Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16706 - pubb. 14/02/2017

Magistratura: applicazione della sanzione del trasferimento d'ufficio ma con vincolo del mantenimento delle mansioni

Cassazione Sez. Un. Civili, 20 Gennaio 2017, n. 1546. Est. Petitti.


Disciplinare magistrati - Procuratore aggiunto presso la Direzione Nazionale Antimafia - Applicazione di sanzione accessoria del trasferimento di ufficio ex art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Assegnazione, in sede di giudizio di rinvio, a corte di appello con funzioni di consigliere - Illegittimità - Ragioni



È illegittima la destinazione ad una corte di appello, con funzioni di consigliere, del procuratore aggiunto presso la Direzione Nazionale Antimafia in applicazione della sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio ex art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, operata in sede di rinvio ex art. 384 c.p.c. in violazione del principio di diritto enunciato in fase rescindente quanto all’integrazione di un illecito demansionamento, non essendo ravvisabile un’evenienza sopravvenuta, tale da rimettere in discussione quel principio, nell’acquisto di efficacia di norme successive all’udienza di discussione del giudizio “a quo” ma precedente la pubblicazione della relativa sentenza, né potendo integrare un’eccezione al suddetto vincolo l’esercizio della cd. funzione paranormativa consiliare riguardo al conferimento degli incarichi direttivi, trattandosi di autoregolamentazione subordinata alle disposizioni normative fatte proprie dal medesimo principio di diritto. (massima ufficiale)


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