Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1678 - pubb. 28/04/2009

Discussione ora ex art. 281 sexies: richiesta di scambio delle conclusionali e violazione del diritto di difesa

Cassazione civile, sez. I, 13 Marzo 2009, n. 6205. Est. Fioretti.


Procedimento civile – Appello – Discussione e decisione – Art. 281 sexies c.p.c. – Applicazione – Limiti.



Nel procedimento d'appello davanti al Tribunale, in funzione di giudice monocratico non può procedersi alla discussione orale della causa cui segua la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies cod. proc. civ., se una delle parti richieda, all'udienza di discussione, di disporre lo scambio delle conclusionali ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ, essendo tenuto il giudice, per espressa previsione contenuta nell'art. 352 ultimo comma cod. proc. civ. a provvedere a tale adempimento e a fissare una nuova udienza di discussione nel termine previsto dalla norma, a pena di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. (fonte CED – Corte di Cassazione)


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