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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16847 - pubb. 08/03/2017.

Ammissibile la produzione in appello degli allegati al ricorso per ingiunzione


Appello di Bologna, 18 Ottobre 2016. Est. Anna De Cristofaro.

Procedimento monitorio – Opposizione a decreto ingiuntivo – Conservazione delle prove documentali allegate al ricorso per ingiunzione – Successivo deposito dei documenti in fase d’appello – Novità – Esclusione


Il principio di non dispersione della prova una volta che questa sia stata acquisita al processo implica, con specifico riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo, che i documenti allegati al ricorso in base ai quali sia stato emesso il decreto devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella eventuale fase di opposizione che completa il giudizio di primo grado.

Qualora la fase di opposizione si sia conclusa con una decisione che non abbia potuto tener conto dei documenti prodotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, tali documenti, se allegati all’atto di appello, non possono essere considerati nuovi, quindi non sono soggetti al divieto sancito dall’art.345 c.p.c. ed è ammissibile la loro produzione in secondo grado. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alberto Gambetti


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