ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16977 - pubb. 28/03/2017.

Inefficacia del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione


Tribunale di Torino, 06 Marzo 2015. Est. Di Capua.

Procedimento monitorio – Irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo – Eccezione di inefficacia del decreto – Oggetto della cognizione del giudice – Estesa alla pretesa creditoria – Sussiste


Si distinguono tre diverse ipotesi quanto all’irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo:
1- Notificazione inesistente, nel qual caso l’inefficacia del decreto può essere fatta valere con la procedura prevista dal 1° e 2° comma dell’art.188 disp. attuaz. c.p.c.; con autonoma azione ordinaria di accertamento negativo; con l’opposizione all’esecuzione a norma dell’art.615 c.p.c.;
2- Notificazione nulla o irregolare, nel qual caso l’inefficacia del decreto può essere fatta valere con l’opposizione ai sensi dell’art.645 c.p.c. oppure con l’opposizione tardiva dell’art.650 c.p.c.;
3- Notificazione tardiva, nel qual caso l’inefficacia del decreto può essere fatta valere con l’opposizione ai sensi dell’art.645 c.p.c. e nel termine decorrente dalla notificazione, pur se tardiva, del decreto.
Peraltro, ove si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca l’inefficacia del decreto, il giudice adito ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione, ma anche di decidere sula fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il testo integrale