Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16981 - pubb. 29/03/2017

Contestazione del credito in sede distributiva ed onere della prova, ove l'elemento della liquidità del credito non risulti dal titolo esecutivo stragiudiziale

Cassazione civile, sez. III, 25 Maggio 2016, n. 10752. Est. Frasca.


Controversie in sede distributiva - Contestazione del credito del procedente - Ammissibilità - Titolo esecutivo stragiudiziale da cui non risulta l'ammontare del diritto del creditore - Apertura di credito con garanzia ipotecaria - Onere della prova del quantum del credito - Incidenza - Parte creditrice opposta - Applicabilità della teorica del "saldo zero"



Là dove l'ammontare del credito non emerga direttamente dal titolo esecutivo (apertura di credito con garanzia ipotecaria), bensì da quanto il creditore procedente postuli dovuto sulla base delle clausole dell'atto negoziale, in forza di operazioni di appostazione su un conto corrente strumentale al rapporto consacrato nel titolo esecutivo stesso, le contestazioni del debitore suppongono necessariamente l'esame delle emergenze contabili del conto corrente, in quanto indispensabile per comprendere le operazioni eseguite e la loro incidenza sulla determinazione del saldo negativo. Lo scioglimento della situazione di incertezza, indotta dalle contestazioni del debitore, corrisponde pertanto ad un onere incombente sul creditore, posto che - anche in sede esecutiva, allorché appunto la certezza e la dovutezza del saldo non emerga direttamente dal titolo esecutivo - spetta a chi vanta verso altri una posizione vantaggiosa dare dimostrazione dei fatti che la giustificano di fronte alla contestazione del soggetto contro il quale il vanto è rivolto. A tal punto, la rideterminazione del saldo del conto corrente deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, incombendo sulla Banca l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto: onere cui la Banca non potrà sottrarsi invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, poiché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro


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