Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17076 - pubb. 12/04/2017

Liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato e trasformazione del rito

Cassazione civile, sez. VI, 08 Marzo 2017, n. 5843. Est. Giusti.


Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Domanda riguardante anche l'"an" della pretesa - Trattazione secondo le forme di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Necessità - Conseguenze



Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della l. n. 794 del 1942 - come risultante all'esito delle modifiche apportategli dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge - devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del menzionato d.lgs. n. 150, anche ove la domanda riguardi l'"an" della pretesa, senza possibilità, per il giudice adito, di trasformare il rito sommario in ordinario, ovvero di dichiarare l'inammissibilità della domanda. (massima ufficiale)


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