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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17126 - pubb. 27/01/2017.

Estensione della prelazione del creditore ipotecario ai frutti civili prodotti dall'immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento


Cassazione civile, sez. I, 15 Maggio 1978, n. 2355. Est. Scanzano.

Fallimento - Ripartizione dell'attivo tra creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi - Prelazione del creditore ipotecario ammesso al passivo - Estensione automatica ai frutti civili dello immobile ipotecato - Interessi maturati su detti frutti e sulla somma realizzata dalla vendita - Inclusione


La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, si estende automaticamente, e, quindi, anche in difetto di un'espressa istanza in tal senso del creditore medesimo, ai frutti civili prodotti dall'immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento (nella specie, canoni di locazione), agli interessi eventualmente maturati su detti frutti, agli interessi maturati sulla somma realizzata dalla vendita del bene. Tale principio, il quale, nell'esecuzione individuale, e evincibile dal combinato disposto dagli artt 2808, 2811, 2812 cod civ, 509, 558, 559 e 594 cod proc civ, deve infatti ritenersi operante, in difetto di contraria previsione, anche nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, in quanto non incompatibile con le norme ed i caratteri peculiari della stessa. (massima ufficiale)