Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17294 - pubb. 23/05/2017

Notifica all'imprenditore collettivo del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza

Cassazione civile, sez. VI, 21 Aprile 2017, n. 10132. Est. Di Marzio.


Fallimento – Dichiarazione – Procedimento – Notifica al debitore collettivo – Modalità – Illegittimità costituzionale per disparità di trattamento – Esclusione – Ratio



La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 15, comma 3, (come sostituito dal D.L. n. 179 del 2012), il quale stabilisce che alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore collettivo e del decreto di fissazione dell'udienza debba procedere la cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi PEC ovvero, qualora ciò risulti impossibile o abbia avuto esito negativo, il creditore istante a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale dovrà accedere presso la sede legale con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia li reperito.

L'asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto alle modalità richieste per la notifica ordinaria a persona giuridica dall'art. 145 cod. proc. civ. - che, per l'evenienza del mancato reperimento del destinatario presso la sede legale, impone di dare notizia dei prescritti incombenti e consente, alternativamente, la notifica alla persona fisica del legale rappresentante - è esclusa dalla diversità delle fattispecie a confronto, che ne giustifica, in termini di ragionevolezza, la diversa disciplina.

A differenza dell'evocato art. 145, esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, prevedendo che il tribunale sia esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità debba imputarsi all'imprenditore.

La specialità e la complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare, segnano l'innegabile diversità tra il descritto procedimento speciale e quello ordinario di notifica. Inoltre, la norma denunciata garantisce adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. Questa, infatti, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata prima presso l'indirizzo PEC, del quale è obbligata a dotarsi e che è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell'impresa, in forza di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina delle comunicazioni telematiche dell'ufficio giudiziario e che consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell'atto da notificare equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale). Solo a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo segue la notificazione presso l'indirizzo della sede legale, da indicare obbligatoriamente nel registro delle imprese, la cui funzione è assicurare un sistema organico di pubblicità legale che renda conoscibili ed opponibili ai terzi i dati concernenti l'impresa e le sue principali vicende. In caso di esito negativo del duplice meccanismo di notifica, il deposito dell'atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, di obblighi impostigli per legge (Corte Costituzionale nella sentenza n. 146 depositata il 16 giugno 2016). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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