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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17295 - pubb. 23/05/2017.

Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, adeguamento dell'ascensore


Cassazione civile, sez. II, 28 Marzo 2017. Est. Federico.

Condominio - Innovazioni - Norme sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche - "Ratio" - Sopraelevazione di ascensore - Liceità - Criteri - Limiti di cui all'art. 1102 c.c. - Applicabilità e criteri interpretativi - Principio solidarietà condominiale ed esigenze solidarietà sociale - Rilevanza


In tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la l. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici, sicché la sopraelevazione del preesistente impianto di ascensore ed il conseguente ampliamento della scala padronale non possono essere esclusi per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l'esecuzione dell'opera all'autorizzazione del condominio, dovendo tributarsi ad una norma siffatta valore recessivo rispetto al compimento di lavori indispensabili per un'effettiva abitabilità dell'immobile, rendendosi, a tal fine, necessario solo verificare il rispetto dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c., da intendersi, peraltro, alla luce del principio di solidarietà condominiale. (massima ufficiale)

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