Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17519 - pubb. 21/06/2017

Il DL 83/2015 ha attribuito al tribunale il sindacato sulla fattibilità economica del piano di concordato preventivo

Appello Lecce, 26 Aprile 2017. Est. Orlando.


Concordato preventivo – Modifiche di cui al DL 83 del 2015 – Sindacato del tribunale – Fattibilità economica – Sussistenza



A seguito dell’introduzione, nel concordato liquidatorio, della percentuale minima di pagamento del venti per cento dell’ammontare complessivo dei creditori chirografari (art. 160, comma 4, legge fall.) e, con riferimento a tutti i tipi di concordato, dell’obbligo di assicurare un’utilità specifica ed economicamente valutabile (art. 161, comma 2, lett. e), la valutazione del giudice in ordine alla fattibilità del concordato preventivo  non è più limitata alla verifica della incompatibilità del piano con norme inderogabili (cd. fattibilità giuridica) od alla assoluta e manifesta inettitudine dello stesso a raggiungere gli obiettivi prefissati (cd. fattibilità economica); con le modifiche di cui al decreto legge n. 83 del 2015, sono stati, infatti, attribuiti al tribunale più penetranti poteri di indagine tra i quali, quello di verificare la fattibilità tout court del piano valutando tutti gli elementi a disposizione, senza alcun vincolo che non sia quello del canone del prudente apprezzamento di cui all’art. 116 c.p.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini


Il testo integrale


 


Testo Integrale