Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17600 - pubb. 05/07/2017

Revocatoria e pignoramento presso terzi

Cassazione civile, sez. VI, 03 Novembre 2016, n. 22160. Est. De Chiara.


Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Rapporti con l'azione revocatoria ordinaria - Revocatoria fallimentare - Pagamento eseguito dal "debitor debitoris" - Legittimazione passiva del solo creditore del fallito - Sussistenza - Fondamento



In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l'azione revocatoria fallimentare del pagamento eseguito dal "debitor debitoris" può essere esercitata soltanto nei confronti del creditore assegnatario, ossia di colui che, beneficiando dell'atto solutorio, si è sottratto al concorso ed è, quindi, tenuto, onde ripristinare la "par condicio", alla restituzione di quanto ricevuto, affinché sia distribuito secondo le regole concorsuali. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale