ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17603 - pubb. 05/07/2017.

Subentro del curatore nella revocatoria ordinaria e domande nuove


Cassazione civile, sez. I, 15 Gennaio 2016. Est. Magda Cristiano.

Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Rapporti con l'azione revocatoria ordinaria - Azione revocatoria ordinaria - Dichiarazione di fallimento del debitore pendente il giudizio - Subingresso del curatore nell'azione - Modalità

Fallimento - Legittimazione processuale del fallito - Difetto - Eccezione della controparte o rilievo di ufficio - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze

Fallimento - Curatore - Poteri - Rappresentanza giudiziale - Autorizzazione a stare in giudizio - Estensione - Delimitazione - Fattispecie


Il curatore che, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., intenda subentrare nell'azione revocatoria ordinaria intrapresa da un creditore per fare dichiarare inopponibile, nei suoi confronti, un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore poi fallito durante quel giudizio, accetta la causa nello stato in cui si trova, sicchè l'esercizio di tale facoltà non è soggetto ai limiti entro i quali le parti possono formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado, né, ove la lite già penda in appello, al termine previsto per la proposizione del gravame incidentale o alle preclusioni di cui all'art. 345, comma 1, c.p.c., poiché, al contrario, è sufficiente che egli si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex art. 2901 c.c., per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell'intera massa dei creditori. (massima ufficiale)

La perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è consentito eccepirla, sicché, se il curatore rimane inerte, il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale (salva la facoltà del curatore di profittare dell'eventuale risultato utile del giudizio in forza del sistema di cui agli artt. 42 e 44 l.fall.). (massima ufficiale)

L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato al curatore del fallimento, si estende, senza bisogno di specifica menzione, a tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C., riformando la sentenza impugnata, ha ritenuto non necessarie ulteriori specificazioni nel provvedimento con cui il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a costituirsi nel giudizio pendente ex art. 2901 c.c., non potendo questi avanzare altra pretesa se non quella di subentrare nell'azione proposta). (massima ufficiale)

Il testo integrale