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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17633 - pubb. 08/07/2017.

Opposizione allo stato passivo e conseguenze della mancata comparizione dell'opponente


Cassazione civile, sez. VI, 26 Gennaio 2016, n. 1342. Est. Maria Acierno.

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo - Inapplicabilità delle norme dettate per l'appello - Mancata comparizione della parte opponente già costituita - Conseguenze - Improcedibilità dell'opposizione - Esclusione


L'opposizione allo stato passivo, regolata dagli artt. 98 e 99 l.fall., non è equiparabile al giudizio d'appello, ancorché abbia natura impugnatoria, sicché non si applicano le norme dettate per il procedimento di gravame e la mancata comparizione della parte opponente, tempestivamente costituitasi, in un'udienza successiva alla prima, non può dar luogo a pronuncia di improcedibilità dell'opposizione. (massima ufficiale)

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