Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17774 - pubb. 01/08/2017

In pendenza di istanza di fallimento al debitore non è consentito, una volta contestata la propria fallibilità, domandare di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo

Tribunale Asti, 27 Aprile 2017. Est. Monica Mastrandrea.


Fallimento – Dichiarazione – Procedimento – Concordato preventivo – Domanda in via subordinata – Inammissibilità

Fallimento – Dichiarazione – Procedimento – Abuso del processo – Fattispecie

Fallimento – Dichiarazione – Procedimento – Abuso del processo – Nozione



In pendenza di istanza di fallimento al debitore non è consentito, una volta contestata la propria fallibilità, domandare di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Configura un’ipotesi di abuso del processo la circostanza per cui il debitore, a seguito della chiusura dell’istruttoria prefallimentare, depositi ricorso per concordato preventivo in bianco, specificando di non svolgere attività commerciale e di non essere pertanto soggetto fallibile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Atteso che la facoltà di disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare non compete al debitore, questi commette abuso del processo quando, violando i canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, impiega gli strumenti processuali per realizzare finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dello Studio Legale Prof. Avv. Oreste Cagnasso e Associati


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