ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17882 - pubb. 07/09/2017.

Termine per l'opposizione ai capi attinenti alla formazione dello stato passivo e a quelli intrinsecamente connessi


Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 17 Marzo 2016. Est. Paola Ghinoy.

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Sentenza - Gravami - Termini - Termine breve ex art. 99, comma 5, l.fall. "ratione temporis" vigente - Ambito di applicabilità - Ai capi attinenti alla formazione dello stato passivo e a quelli intrinsecamente connessi - Fondamento - Fattispecie


In tema di opposizione allo stato passivo, il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, prescritto dall'art. 99 della l.fall. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006) riguarda sia i capi della sentenza di appello che attengano specificamente alla formazione dello stato passivo, sia quelli trattati nel giudizio di opposizione che risultino connessi in modo intrinseco e non meramente estrinseco, senza che costituisca criterio decisivo il fatto che potessero o meno essere trattati anche fuori dal giudizio di opposizione al passivo. (Nella specie, la S.C. ha osservato che si verteva in ipotesi di connessione intrinseca, poiché l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale, formulate dalla curatela nel giudizio d'opposizione allo stato passivo promosso da un dipendente avverso il provvedimento di reiezione dell'istanza di ammissione di crediti retributivi, inerivano al medesimo percorso logico-giuridico che determinava la quantificazione del credito da ammettere, aggiungendo che la conseguente decadenza dell'impugnazione non era esclusa dalla riproposizione davanti al giudice del lavoro, da parte della curatela, della riconvenzionale già avanzata nel giudizio di opposizione allo stato passivo, atteso che la riunione delle cause non impediva a ciascuna domanda di seguire la disciplina processuale sua propria). (massima ufficiale)

Il testo integrale