Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17944 - pubb. 15/09/2017

Giudizio di reclamo avverso la sentenza di fallimento e rilevanza dei fatti sopravvenuti

Cassazione civile, sez. I, 28 Giugno 2017, n. 16180. Est. Fichera.


Fallimento - Revoca del fallimento - Giudizio di reclamo - Fatti successivi alla dichiarazione di fallimento - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Sopravvenuta desistenza del creditore istante - Rilevanza ai fini della revoca del fallimento - Esclusione



Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta; ne discende che la rinuncia all’azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante perché al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all’azione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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