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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17950 - pubb. 16/09/2017.

Dichiarazione di fallimento, ricorso per cassazione e tempus regit actum


Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 2016. Est. Ferro.

Fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - Appello - Ricorso per cassazione - Sentenza di fallimento depositata in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007 - Termine per l'impugnazione della sentenza d'appello depositata in data successiva - Art. 18 l.fall. novellato - Applicabilità - Fondamento


Il ricorso per cassazione avverso la decisione della corte d'appello emessa in epoca successiva alla vigenza del d.lgs. n. 169 del 2007, ma resa in un giudizio di opposizione nei confronti di una sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data antecedente all'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo (oltre che del n. 5 del 2006), va dichiarato inammissibile laddove proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata di cui al novellato art. 18, comma 14, l.fall. Invero, l'art. 22 del d.lgs. n. 169 del 2007 dà piena attuazione al principio processuale del "tempus regit actum", secondo il quale la normativa sopravvenuta trova applicazione anche ai processi in corso, a nulla rilevando che il fallimento sia stato pronunciato prima della riforma del 2006, né che la sentenza di appello sia stata emanata - ovvero trattata parzialmente nei giudizi impugnatori che l'hanno seguita o preceduta - secondo il regime previsto dalla normativa antecedente alla riforma del 2006-2007.  (massima ufficiale)

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