Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17952 - pubb. 16/09/2017

Inadempimento del concordato e dichiarazione di fallimento. Diritto del singolo creditore di agire ‘in executivis’

Tribunale Nola, 17 Marzo 2016. Pres., est. Savarese.


Concordato preventivo – Inadempimento – Dichiarazione di fallimento – Ammissibilità

Concordato preventivo – Inadempimento alle obbligazioni concordatarie – Diritto del singolo creditore potrà agire “in executivis”



Non vi è alcuna preclusione alla dichiarazione di fallimento di una società in concordato preventivo che, una volta omologato, non venga eseguito ed emerga una situazione di insolvenza della società. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Una volta che non vi sia adempimento delle obbligazioni concordatarie, si riespande il diritto di ciascun creditore di agire, giudizialmente ed anche esecutivamente, nei confronti della società, non trovando più applicazione il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’art. 168 l.fall. Tuttavia, il singolo creditore potrà agire “in executivis” soltanto per vedere soddisfatto il credito come riconfigurato in sede di concordato omologato, e ciò a meno che gli effetti del concordato non vengano rimossi dalla risoluzione o dall’annullamento ex art. 186 l.fall. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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