Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18065 - pubb. 01/07/2010

Subentro del curatore nel contratto di locazione e diritto di prelazione dell'affittuario

Cassazione civile, sez. I, 11 Febbraio 2004, n. 2576. Est. Celentano.


Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami - Decorrenza del termine per la proposizione - Dalla comunicazione del provvedimento da parte del cancelliere - Invio di copia del provvedimento da parte del curatore - Equipollenza - Esclusione

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Bene oggetto di contratto di affitto di azienda munito di patto prelazione- Subentro del curatore ai sensi dell'art. 80 LF - Vendita ai sensi dell'art. 108 LF -Esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario - Ammissibilità - Fattispecie

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita fallimentare di un immobile - Oggetto di contratto di affitto di azienda con patto di prelazione - Nel quale il fallimento subentri ex art. 80 LF - Diritto di prelazione dell'affittuario - Ammissibilità - Esercizio - Momento - Individuazione



Ai fini del decorso del termine di dieci giorni per proporre reclamo al Tribunale fallimentare avverso i provvedimenti del giudice delegato, la conoscenza del provvedimento reclamato conseguita dalla parte a seguito di invio di copia di detto provvedimento da parte del curatore non può considerarsi equipollente alla comunicazione eseguita dal cancelliere, atteso che l'attribuzione al curatore fallimentare di un potere di comunicazione in ordine a specifici atti non implica l'esistenza, in capo allo stesso curatore, di un generale potere di comunicazione e che siffatto potere è invece previsto per il cancelliere (dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ.). (massima ufficiale)

A seguito della scelta posta in onere dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 80 L.F., di subentrare nel contratto di affitto di azienda munito di clausola di prelazione, la vendita del bene caduto nel fallimento, e già oggetto di tale contratto, è compatibile con l'esercizio del diritto di prelazione convenzionale ad esso inerente. Infatti, L'art. 14 della legge n. 49 del 1985 (che lo ha attribuito alle cooperative di dipendenti di imprese soggette a procedure concorsuali), e la legge n. 223 del 1991 (che lo ha garantito all'imprenditore affittuario di imprese soggette alle medesime procedure), per quanto abbiano natura di leggi speciali, confermano la piena compatibilità' di tale esercizio del diritto di prelazione con le procedure liquidatore dell'attivo, in generale, e della vendita ex arte. 108 L.F., in particolare (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso per Cassazione dell'aggiudicatario del bene posto all'asta, avverso l'ordinanza del Tribunale Fallimentare che aveva respinto il reclamo contro il decreto del Giudice Delegato, con il quale era stato disposto il trasferimento di un immobile in favore dell'affittuario dell'azienda fallita, in forza di clausola di prelazione). (massima ufficiale)

In tema di vendita fallimentare, il bene immobile oggetto di un contratto di affitto di azienda, in cui il fallimento sia subentrato, ai sensi dell'art. 80 LF, e che contenga una clausola di prelazione, una volta posto in vendita all'asta, ai sensi dell'art. 108 LF, attribuisce all'affittuario il diritto di esercitare la prelazione solo dopo che sia stata superata la fase dell'aggiudicazione, senza alcun intralcio delle altre fasi relative alla vendita, sulla base del prezzo raggiunto in via definitiva nel corso dell'asta pubblica. (massima ufficiale)


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