Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18142 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 03 Luglio 1993, n. 7313. Est. Catalano.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili Immobili gravati da ipoteca a favore di un Istituto di Credito fondiario - Vendita - Relativo provvedimento del giudice delegato - Impugnazione con regolamento di competenza - Inammissibilità



Il giudice delegato al fallimento che disponga la vendita dei beni immobili gravati da ipoteca a favore di un Istituto di credito fondiario , ancorché già assoggettati alla procedura esecutiva speciale ex art. 42 T.U. 16 luglio 1905 n. 646, esplica solo poteri ordinatori del processo, essendo organo istituzionalmente privo di "potestas judicandi" sulla competenza. Ne consegue che il provvedimento da detto organo adottato ex art. 108, secondo comma, Legge Fallimentare (come anche il provvedimento confermativo adottato dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 26 Legge fall.), non decidendo neppure implicitamente problemi di competenza, non è impugnabile per regolamento di competenza. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Francesco E. ROSSI - Presidente -

" Antonino RUGGIERO - Consigliere -

" Rosario DE MUSIS "

" Giancarlo BIBOLINI "

" Antonio CATALANO - Rel.- "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da "VALNOVA DELTA PO S.a.s." di TURLON SILVANA & C:, in persona del socio accomandatario Turlon Silvana ricorrente anche in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 209 presso l'avv. Alberto Miele che li rappresenta e difende per delega a margine del ricorso.

- Ricorrenti -

contro

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Roma, via L. Mancinelli n. 65, presso l'avv. Corrado Romano che la rappresenta e difende giusta procura speciale per Notaio dr. Mario Liguori di Roma, del 3.6.88 rep. n. 41109.

- Controricorrente -

e contro

FALLIMENTO VALNOVA S.a.s. di TURLON SILVANA in persona del curatore Meo Francesco.
- IMMOBILIARE SANTA MARIA S.r.l.

- Intimati -

Per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Giudice delegato al fallimento dal Tribunale di Padova del 22.11.91. Udita nella Camera di Consiglio del 16.12.92 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. dott. Catalano.
Lette le conclusioni scritte dal Dr. Antonio Buonajuto Sost. Proc. Gen.le presso la Corte di Cassazione con le quali si chiede che la Corte Suprema di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza, con le ulteriori statuizioni di legge.

FATTO

Con pignoramento del 9 e 11.7.88 la Sezione Autonoma del Credito Fondiario della Banca Nazionale del Lavoro, a seguito di mancato pagamento di alcune rate di mutuo fondiario da parte della mutuataria "Valnova Delta Po S. a. s. Il di Turlon Silvana & C., dava corso ad espropriazione immobiliare per il recupero del credito ipotecariamente garantito, e, con ordinanza del 21.5.90, disponeva la vendita dei beni immobili costituenti l'azienda valliva, denominata "Valnova".
Durante il corso di quella procedura il Tribunale di Padova, con sentenza del 9.4.91, dichiarava il fallimento della società "Valnova Delta Po S.a.s." e della socia accomandataria Turlon Silvana in proprio; e nella massa attiva fallimentare cadevano anche i beni assoggettati a pignoramento del Credito fondiario. Di questi beni, dichiarato esecutivo lo stato passivo, il Giudice delegato al fallimento, disponeva, poi, la vendita con ordinanza del 22.11.91. Avverso quest'ordinanza, confermata dal Tribunale di Padova, officiata su reclamo ex art. 23 L.F., con decreto del 20.12.91, proponevano ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato il 16 e 17.12.91 la società esecutata e la socia accomandataria Turlon Silvana in proprio, osservando che, al cospetto dell'evidente conflitto positivo di competenza tra i due procedimenti esecutivi aventi ad oggetto gli stessi beni, andava, alla stregua del principio della prevenzione, dichiarata la competenza del tribunale di Rovigo.
Resiste con controricorso la Sezione Autonoma del Credito Fondiario della Banca Nazionale del Lavoro.

DIRITTO

La Corte osserva.
Affermata la legittimatine del debitore - società Valnova e socia accomandataria - a proporre la impugnatine per regolamento de qua (che trova ragione nella riconosciuto capacità del fallito di far ricorso ai rimedi processuali previsti dalla legge a tutela dei diritti derivantigli dal fallimento) non par dubbio che occorra innanzitutto verificare se abbia natura di provvedimento decisorio sulla competenza l'ordinanza ex art. 108, 2 comma L.F. con la quale il giudice delegato, a seguito del decreto di cui all'art. 97 L.F., dispose la vendita dei beni già assoggettati alla procedura esecutiva speciale (ex art. 42, 2 comma T.U. 16.7.1905 n. 646) pendente davanti al Tribunale di Rovigo.
Ora, per ritenere l'ammissibilità del gravame sulla competenza occorrerebbe ipotizzare che l'impugnata ordinanza di autorizzazione delle vendita emanata dal giudice delegato contenga, non solo una pronuncia implicita sulla competenza, ma, provenga da organo giudiziario dotato di potere decisorio (cfr. da ultimo Cass. S.U. 8.1.92 n. 117). Risulta, invece, di tutta evidenza che il giudice delegato che disponga la vendita dei beni immobili gravati da ipoteca a favore di un Istituto di credito fondiario, non dissimilmente dal giudice dell'esecuzione individuale promossa ex art. 42 T.U. 646/1905 che emetta ordinanza di vendita, ha solo poteri ordinatori del processo ed è, comunque, organo istituzionalmente privo di "potestas judicandi" sulla competenza.
E che il provvedimento ex art. 108, 2 comma L.F. del G.D. in quanto "avente natura decisoria ma meramente esecutiva" non sia impugnabile per regolamento di competenza è, altresì, confermato dal rilievo che esso è stato dagli odierni ricorrenti reclamato per sole ragioni di merito al tribunale fallimentare di Padova, che ha su di esso deciso con decreto camerale di rigetto del 20.12.91 (nei termini d artt. 23 e 26 L.F.) senza neppure adombrare questioni di competenza ovvero relative a diritti soggettivi.
Peraltro, lo stesso decreto del Tribunale fallimentare è stato ritenuto non ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost. ed avente natura Veramente ordinatoria quando non risolva una controversia fra parti contrapposte, ovvero incida esclusivamente sullo svolgimento della liquidazione fallimentare (cfr. Cass. 16.1.92 n. 499; Cass.17.12.91 n. 13560; Cass. 87/77 95; Cass. 5.7.84 n. 3934; Cass.28.4.82 n. 264901 mentre nega la impugnabilità dell'ordinanza di vendita per regolamento di competenza la risalente Cass. 57/2670). In definitiva, la disciplina del regolamento di competenza è del tutto inapplicabile al caso in cui l'Istituto di credito fondiario si dolga dell'ordinanza ex art. 108 L.F., sia perché questo provvedimento non ha contenuto decisorio, ne' risolve implicitamente un problema di competenza (come, a maggior ragione, deve ritenersi con riguardo al provvedimento di aggiudicazione), sia perché, a ben guardare, la Sezione del credito fondiario più che un problema di competenza oppone il proprio diritto (all'azione esecutiva speciale) nei confronti degli organi fallimentari.
Ad una diversa conclusione non conduce, l'arresto dell'invocata Cass. 30.1.85 n. 582, la quale, nel solco della migliore dottrina, afferma la concorrenza e consistenza (alla stregua, dell'art. 51 L.F. e in luogo dell'esclusione dell'una azione nei confronti dell'altra) dell'azione esecutiva speciale e della procedura esecutiva concorsuale, in quanto entrambe dirette a salvaguardare l'esigenza comune della celerità della liquidazione, che il legislatore ha inteso, tuttavia, contemperare privilegiando il soggetto che si attivi per primo.
Ma, fermo restando, anche in tal caso, l'obiettivo ostacolo della natura ordinatoria del provvedimento impugnato, sta di fatto che la Cassazione, nell'affermare che la prevalenza dell'una o dell'altra procedura l'è data solo dalla priorità temporale nell'intervento attuativo della fase liquidatoria", pone,, con ogni evidenza, all'applicazione di questa regola il limite dell'esaurimento della procedura liquidatoria, nella specie verificatosi con l'attuazione della ordinanza di vendita del Giudice delegato.
Si impone, quindi, per quanto si è esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nulla è dovuto per le spese stante la mancata costituzione degli intimati.

P. Q. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma addì 16 dicembre 1992.