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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18157 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 29 Gennaio 1992. Est. Vignale.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Vendita con incanto - Esperto designato per la valutazione dell'immobile - Irritualità della nomina ed omissione del finanziamento - Conseguenze - Prezzo d'asta - Determinazione - Invalidità - Esclusione


Con riguardo alla vendita con incanto di immobili appartenenti all'attivo fallimentare, la circostanza che l'esperto designato dal giudice delegato per la valutazione dell'immobile sia stato irritualmente nominato e non abbia prestato giuramento non costituisce ragione di invalidità della determinazione del prezzo d'asta, posto che l'osservanza di queste formalità non è prescritta dalla legge a pena di nullità della relazione di consulenza e che il giudice, in veste di "peritus peritorum", può utilizzare i dati fornitigli dall'esperto, indipendentemente dalla ritualità della nomina e dalla prestazione del giuramento. (massima ufficiale)