Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18179 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 23 Maggio 1979, n. 2991. Est. Caturani.


Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Proposta - Esame - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Sospensione della liquidazione dell'attivo dopo la presentazione della proposta di concordato - Potere del giudice delegato - Esercizio successivo al versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Legittimità



Il potere del giudice delegato, ai sensi dell'art 125 terzo comma della legge fallimentare, di sospendere la liquidazione dell'attivo dopo la presentazione di una proposta di concordato, in base alla valutazione discrezionale degli interessi dei creditori, puo essere esercitato, con riguardo alla vendita all'incanto di un bene immobile acquisito al fallimento, anche dopo che l'aggiudicatario abbia versato il prezzo, e fino a quando non sia stato emanato in suo favore il decreto di trasferimento di cui all'art 586 cod proc civ, atteso che solo con tale provvedimento le semplici aspettative dell'assegnatario medesimo si traducono in definitiva acquisizione del diritto di proprietà. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato