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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18232 - pubb. 17/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2015, n. 19711. Est. Mercolino.

Fallimento - Organi preposti al Fallimento - Curatore - Compenso - Curatore o commissario giudiziale - Acconto sul compenso - Decreto di liquidazione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Revocazione ex art. 397 c.p.c. - Esclusione - Fondamento


I decreti con cui il tribunale fallimentare concede o rifiuta gli acconti sul compenso richiesti dal curatore (o dal commissario giudiziale), sono espressione di un potere discrezionale il cui esercizio, intervenendo in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del rendiconto, non comporta definitivi accertamenti in fatto e in diritto in ordine alla spettanza o alla misura del compenso e non può pregiudicare la futura decisione sul compenso dovuto, sicché non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., né sono qualificabili come "sentenze" in senso sostanziale ai fini della revocazione prevista dall'art. 397 c.p.c. (massima ufficiale)

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