Efficacia del pignoramento immobiliare e scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario dell'atto
Cassazione civile, sez. III, 28 Luglio 2017. Pres., est. Maria Margherita Chiarini.
Esecuzione forzata - Pignoramento - Forma - Cessazione di efficacia - Pignoramento immobiliare - Termine di efficacia - Decorrenza - Dalla data di notifica del pignoramento - Principio della scissione degli effetti della notificazione - Inapplicabilità - Fondamento
Il termine di efficacia del pignoramento immobiliare decorre dal perfezionamento della sua notifica, senza che possa operare il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario dell'atto, applicabile solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per quest'ultimo, e non, invece, quando un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notifica, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l’epoca di perfezionamento della notificazione dell'atto nei confronti del destinatario. (massima ufficiale)