Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18440 - pubb. 14/11/2017

Le ordinanze ex art.709 ter c.p.c. non sono impugnabili

Tribunale Locri, 04 Ottobre 2017. Pres., est. Antonella Stilo.


Separazione e divorzio – Provvedimenti del Giudice Istruttore ex art.709 ter c.p.c. – Impugnabilità – Esclusione



I provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. adottati con ordinanza dal giudice istruttore nel corso di un procedimento di separazione o di divorzio sono connotati dall’assenza di decisorietà (stricto sensu intesa) e di definitività e non subordinati alla ricorrenza dei presupposti tipici del fumus boni iuris e del periculum in mora, e dunque non assimilabili ai provvedimenti cautelari.
L'art. 708 c.p.c. è norma eccezionale e concerne esclusivamente il reclamo avverso l'ordinanza presidenziale (sicché non è estensibile analogicamente alle ordinanze del G.I.). Peraltro, connotandosi i provvedimenti in parola per l’assenza di natura decisoria, verosimilmente la mancanza di uno strumento di impugnazione non si risolve in queste ipotesi in una vera e propria lacuna. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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