Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18471 - pubb. 18/11/2017

Richiesta di termine ex art. 183, comma 6, c.p.c. e facoltà del giudice di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione

Cassazione civile, sez. II, 30 Maggio 2017, n. 13653. Est. Varrone.


Processo civile – Comparizione parti – Richiesta di termine ex art. 183, comma 6, c.p.c. – Richieste dilatorie – Facoltà del giudice di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione



In forza del combinato disposto dell'art. 187 c.p.c., comma 1 e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


Cass. civ. Sez. II, Ord., 30-05-2017, n. 13653

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Presidente -

Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

Dott. SABATO Raffaele - Consigliere -

Dott. VARRONE Luca - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

omissis

che:

Con atto di citazione notificato il 26 aprile 2012, D.F.A. citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pescara, C.C., per ottenere la declaratoria di nullità del decreto di trasferimento, emesso dal giudice dell'esecuzione il 6 febbraio 2007, a seguito di procedura esecutiva immobiliare nell'ambito della quale la convenuta era divenuta aggiudicataria del bene;

la convenuta C. si costituiva in giudizio e proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;

il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1420 dell'8 novembre 2012, dichiarava l'inammissibilità della domanda attorea, in quanto qualificava l'azione proposta come "opposizione agli atti esecutivi" e rilevava l'inutile decorso del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. e rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta;

in particolare, il Tribunale affermava che: l'asserita "inesistenza giuridica" del decreto di trasferimento non risultava essere oggetto di domanda nelle conclusioni dell'atto introduttivo e, comunque, non sarebbe stata fondata su alcun argomento giuridico, atteso che, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, la procedura esecutiva non risultava essersi estinta nell'anno 2002 (alla stregua delle ordinanze di rigetto del giudice dell'esecuzione e dell'istanza di declaratoria di estinzione della procedura, datate 4 febbraio 2009, 16 dicembre 2008 e 3 novembre 2008). In ogni caso, allorquando l'inesistenza giuridica dell'atto esecutivo non è dichiarata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, è necessario, perchè possa avvenire tale dichiarazione, che sia proposta un'opposizione, la quale va qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Quanto alla domanda di nullità del decreto di trasferimento del 6 febbraio 2007, non essendo applicabile la normativa relativa alle nullità contrattuali, il debitore proprietario non poteva esperire una ordinaria azione di accertamento, ma doveva far valere la nullità formale della detta vendita attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, pertanto, nella specie, dolendosi l'attrice della nullità della notifica degli avvisi di vendita e della nullità del decreto di trasferimento, l'azione andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi; poichè l'attrice aveva ricevuto la notifica del decreto di cui qui si tratta in data 19 aprile 2007, il termine di venti giorni dalla notifica, utile per proporre l'opposizione, ai sensi, tanto del primo, che dell'art. 617 c.p.c., comma 2, era scaduto; quanto alla domanda riconvenzionale di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., l'istante aveva omesso di provare sia l'an che il quantum del danno asseritamente patito;

avverso la detta sentenza D.F.A. proponeva appello e l'appellata C. sì costituiva in giudizio;

la Corte di appello di L'Aquila, con ordinanza n. 21 del 19 febbraio 2014, dichiarava inammissibile l'appello, poichè "l'insieme dei motivi dispiegati non supera la valutazione predittiva negativa di ragionevole fondatezza dell'impugnazione proposta";

D.F.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sulla base di un unico motivo, mentre C.C. non ha svolto difese;

il P.M. ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

 

che:

con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce che la procedura esecutiva in oggetto, essendo trascorsi quattro anni dal deposito dell'istanza di vendita (6 luglio 2001) senza alcuna attività delle parti, doveva considerarsi estinta, che la sentenza di primo grado doveva considerarsi emessa in violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. (perchè nell'incipit non conteneva la dicitura "sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c."), che il tribunale non aveva concesso, nonostante l'espressa richiesta in tal senso del suo nuovo procuratore, i termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 5 e che, in modo illegittimo, il notaio F.M. aveva dichiarato di ricevere dalla C. l'importo di Euro 30.350,00 a titolo di saldo del prezzo d'acquisto dell'immobile;

il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;

con riguardo al profilo relativo all'estinzione della procedura esecutiva e alla ricezione del prezzo di aggiudicazione da parte del notaio delegato alla vendita, la ricorrente, in palese violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), ha omesso del tutto di individuare i motivi per i quali ha chiesto la cassazione della sentenza (avuto riguardo ai vizi tassativamente previsti dall'art. 360 c.p.c.) e di indicare le norme di diritto che sarebbero state violate. Sotto questi profili, pertanto, il motivo è inammissibile;

quanto alla violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 5, il motivo è infondato;

nessuna norma prevede la necessità di riportare la dicitura "sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c.", la quale è implicita nell'adozione di quel modulo decisorio ed è, comunque, desumibile anche dal verbale di udienza;

quanto alla mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 5, il motivo è infondato;

i suddetti termini non erano stati concessi perchè lo stesso difensore della D.F. aveva, alla prima udienza del 19 settembre 2012, dedotto a verbale: "essendo una causa essenzialmente documentale chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni". In siffatta evenienza, l'unico limite che incontra il giudice si sostanzia nel non poter negare il termine per le istanze e produzioni istruttorie sul rilievo che la causa è di natura documentale e, nel contempo, rigettare la domanda per carenza delle prove documentali che la parte avrebbe potuto produrre nel termine ingiustamente negato (Sez. 3, Sentenza n. 4497 del 24/02/2011). D'altra parte, in forza del combinato disposto dell'art. 187 c.p.c., comma 1 e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 4767 del 11/03/2016);

la ricorrente non ha neppure dedotto quali attività assertive e/o asseverative avrebbe compiuto con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6 e, inoltre, il rigetto della sua domanda è avvenuto a causa del decorso del termine perentorio di 20 giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi;

in definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato;

le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;

dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017.


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