Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18690 - pubb. 23/12/2017

Domande nuove e modifica della domanda in sede di opposizione a decreto ingiuntivo

Cassazione civile, sez. VI, 11 Dicembre 2017, n. 29619. Est. Olivieri.


Processo civile - Domande nuove - Domande riconvenzionali - Modifica della domanda - Distinzione - Modifica in sede di opposizione a decreto ingiuntivo



Il "discrimen" tra domanda nuova -inammissibile, se non sia "conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto" - e domanda modificata, è stato rinvenuto dalle Sezioni Unite nel carattere ampliativo del thema decidendum che presentano le domande nuove rispetto invece al carattere sostitutivo della modifica (la domanda "nuova" si aggiunge a quella originariamente formulata; la domanda "modificata" implica invece la sostituzione della domanda successiva a quella originaria), non essendo ricavabile dalla norma processuale alcuna differenza invece quanto alla possibilità di variazione degli elementi identificativi fondamentali (causa petendi, petitum) egualmente consentiti ad entrambe le domande: "con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. Una differente ricostruzione renderebbe, come già evidenziato, difficilmente comprensibile una modifica prevista come diversa dalla mera precisazione e tuttavia non suscettibile di incidere neppure in parte sugli elementi identificativi della domanda".

[In tale quadro ricostruttivo delle facoltà riconosciute alle parti nella fase di trattazione si colloca la modifica della domanda monitoria effettuata, nel caso di specie, dall'opposto nella comparsa di costituzione e risposta che ha ritenuto non più conveniente - di fronte alla opposizione della società assicurativa intesa a contestare la stessa "validità del titolo" contrattuale- la opzione originariamente esercitata di ricorrere al più agevole ricorso monitorio, sebbene limitato al solo credito liquido, essendo funzionale la scelta del creditore -che come visto si inscrive nelle facoltà processuali accordate dall'art. 183 c.p.c., comma 5 - a concentrare nell'ambito dello stesso giudizio l'accertamento della medesima prestazione ex contractu, essendo conforme tale obiettivo al principio di economica dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi (art. 111 Cost.), intesi ad evitare il frazionamento delle pretese con proliferazione di cause attinenti il medesimo rapporto ed il pericolo della formazione di giudicati contrastanti (cfr. amplius Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 4090 del 16/02/2017 che ritiene non abusivo il frazionamento delle pretese derivanti dal medesimo rapporto, soltanto ove sussista e sia dimostrato uno specifico ed oggettivo interesse del creditore).] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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