Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19211 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 09 Marzo 1964, n. 512. Est. Del Conte.


Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - In genere - Autorizzazione a stare in giudizio - Nomina del difensore del fallimento - Sufficienza - Condizioni



E' valida ed efficace l'autorizzazione a stare in giudizio data dal giudice delegato mediante la sola nomina del difensore del fallimento apposta in calce immediatamente dopo l'istanza del curatore contenente sia la richiesta di autorizzazione a stare in giudizio sia quella di nomina del difensore stesso, sempre che l'istanza indichi sufficientemente quale sia l'Azione cui il provvedimento autorizzativo del giudice deve riferirsi. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato