ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19213 - pubb. 11/01/2018.

.


Cassazione civile, sez. I, 19 Aprile 1983, n. 2672. Est. Cantillo.

Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - Rappresentanza giudiziale - Autorizzazione del giudice delegato - Effetti - Limiti - Fattispecie - Richiesta di sequestro conservativo in corso di cause - Necessità dell'autorizzazione - Esclusione


Il provvedimento con il quale il giudice delegato autorizza il curatore ad agire in giudizio per il fallimento concerne la pretesa sostanziale che si intende dedurre in giudizio, ma non riguarda le modalità o la qualificazione dell'Azione o la condotta processuale del difensore del fallimento, sicché l'autorizzazione include, senza necessità di specifica menzione e salvo che non sia diversamente stabilito in concreto, tutte quelle istanze o pretese che siano strumentalmente pertinenti al conseguimento del previsto oggetto principale del giudizio cui essa si riferisce, in ordine alle quali il curatore e il difensore del fallimento possono liberamente determinarsi. Ne consegue, con riguardo al sequestro conservativo, che la autorizzazione del giudice delegato è necessaria quando esso venga richiesto ante causam, perché allora con l'istanza si dà in pratica inizio al giudizio, dovendo essere necessariamente seguita dalla citazione per la convalida e per il merito; non è necessaria, invece, quando l'istanza venga formulata in corso di causa, poiché in tal caso essa, pur dando luogo ad un autonomo giudizio di convalida, costituisce soltanto un mezzo processuale strettamente accessorio e strumentale rispetto alla domanda di merito, essendo diretta ad evitare che, durante il tempo occorrente alla definizione del giudizio autorizzato, venga ad essere pregiudicato il soddisfacimento del diritto fatto valere. (massima ufficiale)

Il testo integrale