Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19218 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 04 Febbraio 1993, n. 1402. Est. Baldassarre.


Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Poteri - Libretto di risparmio costituito dal fallito - Banca - Disconoscimento di una propria posizione debitoria - Somma portata dal libretto - Ordine di consegna al fallimento - Natura - Atto inesistente - Configurabilità - Impugnazione - Mezzi



La facoltà del giudice delegato, a norma dell'art. 25 legge fallimentare, di adottare provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio implica il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali sopravvenienze attive, in possesso del fallito o del coniuge o di altri soggetti che non ne contestino le spettanze al fallimento, ma non anche di disporre l'acquisizione di beni sui quali il terzo possessore rivendichi un proprio diritto esclusivo incompatibile con la loro inclusione nell'attivo fallimentare. Pertanto, il decreto con cui il giudice delegato ordini ad una banca di consegnare la somma portata da un libretto di risparmio, costituito presso la stessa dal fallito, nonostante la banca disconosca una propria posizione debitoria (deducendo, in ipotesi, la compensazione con un corrispondente credito), configura - così come il provvedimento reso dal Tribunale in esito al reclamo - un atto giuridicamente inesistente, per carenza assoluta del potere di emetterlo, con la conseguenza che, avverso lo stesso - non suscettibile di passaggio in cosa giudicata -, non è esperibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., restando denunciabile, in ogni tempo e sede, con azione di nullità. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente

" Vincenzo BALDASSARRE Rel. Consigliere

" Antonino RUGGIERO "

" Ernesto LUPO "

" M. Gabriella LUCCIOLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice delegato al fallimento della società di fatto tra Azzini Luciana e Fiori Guerrino, dichiarato dal Tribunale di Bologna, ordinava, con decreto del 6 dicembre 1988, l'immediata acquisizione ed inventariazione tra le attività del fallimento del libretto di deposito a risparmio ordinario, costituito dai falliti presso la Banca Agricola Cacciaguerra, ora Banco di S. Gemignano e S. Prospero spa, che portava la somma di lire 156.880.454 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, nonché la consegna al curatore del libretto medesimo, con accredito degli interessi fino alla restituzione.

La Banca consegnava il libretto, senza ottemperare però alla richiesta di versamento della somma, e proponeva reclamo al Tribunale, che, con il decreto ora impugnato per cassazione, lo respingeva.

Il Tribunale di Bologna, disattendendo le ragioni addotte dal reclamante, negava che la Banca avesse il diritto di compensare il debito dei falliti con il proprio credito a norma dell'art. 56 legge fall., non ricorrendo l'ipotesi di pegno o di garanzia atipica, mentre lo scioglimento del mandato di custodia del libretto la obbligava a restituire il bene fiduciariamente ricevuto. Riteneva che legittimamente il Giudice delegato avesse adottato il provvedimento conservativo, in quanto la stessa Banca continuava a detenere il bene senza alcun titolo. Escludeva che l'insinuazione al passivo della differenza tra il maggior credito e l'importo portato dal libretto implicasse pronuncia affermativa del diritto vantato dal terzo e precludesse l'autonoma pretesa del fallimento.

Il ricorso del Banco a questa Corte Suprema, a norma dell'art. 111 Cost., è affidato a due motivi.

Resiste il Fallimento con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, che, nei due mezzi, espone censure riferibili a tutte le ragioni che sorreggono il provvedimento impugnato, non può trovare ingresso.

Questa Corte, con consolidato indirizzo giurisprudenziale (conf. sent. nn. 5408-88, 4180-85, S.U. 2258-84), ha chiarito, infatti, che la facoltà del giudice delegato, a norma dell'art. 25 n. 2 della legge fallimentare, di adottare provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio implica il potere di emettere decreto di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali sopravvenienze attive, in possesso del fallito, o del coniuge o di altri soggetti che non ne contestino la spettanza al fallimento, ma non anche di disporre l'acquisizione di beni sui quali il terzo possessore rivendichi un proprio diritto esclusivo incompatibile con la loro successiva inclusione nell'attivo fallimentare.

In tale seconda ipotesi, il decreto del giudice delegato e, del pari, il provvedimento reso dal tribunale in esito al reclamo devono ritenersi giuridicamente inesistenti, per carenza assoluta del relativo potere, con l'ulteriore conseguenza che avverso i medesimi, non suscettibili di acquistare autorità di giudicato, non è esperibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, restando in facoltà di qualsiasi interessato di farne valere, in ogni tempo ed in ogni sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici.

Il principio opera, in particolare, nell'ipotesi che qui ricorre, di decreto con il quale il giudice delegato e, in conseguenza del rigetto del successivo reclamo, il tribunale ordinino ad una banca di consegnare al curatore la somma portata da libretto di deposito a risparmio al portatore, costituito dal fallito presso la banca medesima, qualora questa contesti il diritto al rimborso (con riguardo al saldo attivo di conto corrente del fallito, disconosciuto per asserita compensazione, conf. la cit. sent. n. 4180-85). Del resto dallo stesso ricorso risulta che la Banca dante causa dell'attuale ricorrente, nel proporre il reclamo, poi disatteso dal Tribunale, aveva dedotto la "giuridica inesistenza del provvedimento del G.D., contestandosi la legittimità di un decreto ex art. 25 l. fall. incidente su diritti soggettivi di terzi, incompatibili con quelli vantati dal Fallimento".

Che, nella specie, il provvedimento impugnato sia diretto a dirimere questioni afferenti diritti soggettivi vantati da terzo (la Banca reclamante) - al di là della formalistica e contraddetta asserzione circa la portata del decreto del giudice delegato, che si vorrebbe limitata all'acquisizione del documento-libretto - è dimostrato, sia dalle ampie argomentazioni riguardanti, con effetto decisorio, le contrapposte posizioni soggettive del fallimento e della Banca, sia dall'esplicita considerazione secondo cui "appare altresì legittimo il decreto del G.D. laddove, nel suo contenuto conseguenzialmente ordinatorio-autorizzatorio (sic?), prescriveva la consegna delle somme portate dal libretto al portatore ...". D'altra parte se fosse stato controverso il punto relativo alla (sola) materiale consegna del libretto al curatore, il Tribunale, avendo dato atto che essa era avvenuta il 9 gennaio 1989, non avrebbe addotto altre ragioni per motivare il rigetto del reclamo. Il ricorso deve essere dichiarato, per tanto, inammissibile. A norma dell'art. 92 cod. proc. civ., appare equa la compensazione per intero delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese. Così deciso in Roma il 21 maggio 1992.