Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19232 - pubb. 11/01/2018

.

Cassazione civile, sez. I, 01 Giugno 1999, n. 5308. Est. Di Amato.


Curatore del fallimento - Autorizzazione del giudice delegato per ogni grado del giudizio - Necessità - Mancanza - Legittimazione autonoma all'impugnazione - Configurabilità - Esclusione - Potere della Corte di Cassazione di invitare il curatore a depositare l'autorizzazione - Insussistenza



Il curatore del fallimento, pur essendo l'organo deputato ad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedura fallimentare, non è fornito di una capacità processuale autonoma, capacità che deve essere integrata dall'autorizzazione del giudice delegato in relazione a ciascun grado del giudizio; sicché, in mancanza di autorizzazione, sussiste il difetto di legittimazione processuale, indipendentemente dalla legittimità della posizione processuale assunta dal curatore stesso nei precorsi gradi. Tale autorizzazione deve essere depositata, a pena di inammissibilità, insieme con il ricorso per cassazione proposto dalla curatela, senza possibilità per la S.C., in caso di omesso deposito dell'autorizzazione, di invitare la parte ad effettuare il menzionato deposito (invito che può essere, invece, rivolto dai giudici di merito in sede di istruzione probatoria). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Enrico PAPA - Presidente -

Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

In base al combinato disposto degli artt. 31 co. 2 e 25 n. 6 l.f., il curatore fallimentare non può stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, senza avere, per ogni grado di giudizio, l'autorizzazione scritta del giudice delegato. Ne consegue che il curatore del fallimento, pur essendo l'organo deputato ad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedura fallimentare, non è fornito di una capacità processuale autonoma, ma essa deve essere integrata dall'autorizzazione del giudice delegato in relazione a ciascun grado del giudizio, con l'ulteriore corollario che in mancanza di autorizzazione sussiste un difetto di legittimazione processuale, indipendentemente dalla legittimità della posizione processuale assunta dal curatore nei gradi precorsi (Cass. 17 luglio 1993, n. 3189; Cass. 13.1.1981 n. 287; 26.10.1970 n. 2161). Nella specie, pur essendovene menzione nelle premesse dell'atto introduttivo, non è stata prodotta l'autorizzazione a ricorrere rilasciata dal giudice delegato. Con esplicito riferimento al ricorso per cassazione questa Corte ha statuito (Cass. 7 maggio 1986, n. 3062; Cass. 2296/69; Cass 2639/55) che insieme al ricorso proposto dalla curatela fallimentare deve essere depositato, a pena di inammissibilità, la copia del decreto che autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio (art. 25 n. 6 l. fall.), il quale deve contenere anche la nomina del difensore. Questo orientamento deve essere confermato precisando che l'art. 182, 1° comma, c.p.c., in base al quale "il giudice istruttore ... invita le parti a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi", ed in base al quale, quindi, in situazione analoga, il giudice di primo grado o il giudice di secondo grado dovrebbero invitare la parte a depositare l'autorizzazione (v., da ultimo, Cass. 20 ottobre 1998 n. 10832; Cass. 7 luglio 1995, n. 7490), non può trovare applicazione innanzi alla Corte di cassazione, tenuto conto che innanzi ad essa si svolge un giudizio di legittimità, per il quale non è prevista ne' istruzione probatoria, ne' produzione o esibizione di documenti in funzione di fonti di prova e per il quale l'art. 372 c.p.c. consente soltanto, prima della discussione, alla quale peraltro nella specie non ha partecipato il difensore del ricorrente, il deposito di documenti comprovanti la nullità della sentenza impugnata o relativi all'ammissibilità, proponibilità o procedibilità del ricorso o del controricorso.

Poiché il fallimento ha proposto il ricorso per cassazione senza avere adempiuto all'indicato onere processuale, ne discende che il gravame non può essere esaminato nel merito, dovendo ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione processuale del curatore. Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché l'intimato non si è costituito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 gennaio 1999.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 1 GIUGNO 1999.