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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19235 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 21 Marzo 2003, n. 4136. Est. Nappi.

Curatore - Poteri - Rappresentanza giudiziale - Autorizzazione del giudice delegato - Mancanza - Capacità processuale - Difetto - Sanatoria - Ammissibilità - Limiti


Il difetto di capacità processuale del curatore del fallimento, che abbia agito in giudizio senza essere munito dell'autorizzazione del giudice delegato - che attiene alla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione del fallimento procedente - può essere sanato, con efficacia retroattiva, dalla successiva intervenuta autorizzazione, salvo che il giudice di appello abbia già dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, ovvero che si sia verificata una preclusione, come il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. (massima ufficiale)

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