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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19236 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 19 Novembre 2003, n. 17540. Est. Ragonesi.

Curatore - Poteri - Rappresentanza giudiziale - Potere di impugnazione di una sentenza - Autorizzazione del giudice delegato - Mancanza - Conseguenza - Capacità processuale - Difetto - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni


Il difetto di capacità processuale del curatore del fallimento, che, entro il termine breve dell'art. 325, c.p.c., abbia appellato una sentenza senza essere munito dell'autorizzazione del giudice delegato, può essere sanato, con efficacia retroattiva, dalla successiva autorizzazione, che può sopravvenire anche dopo la scadenza del termine di impugnazione, purché il giudice di appello non abbia già dichiarato inammissibile l'impugnazione. (massima ufficiale)

Il testo integrale