Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19241 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 02 Aprile 2010, n. 8169. Est. Bernabai.


Processo equo - Termine ragionevole - In genere - Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Violazione del termine di ragionevole durata del processo - Accertamento - Fallimento - Dichiarazione tardiva di credito - Riferimento al tempo intercorso tra l'istanza ex art. 101 della legge fall. e l'ammissione del credito - Necessità



In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata di una procedura fallimentare, la durata del procedimento di insinuazione tardiva va determinata avendo riguardo al tempo intercorso tra la proposizione dell'istanza ex art. 101 della legge fall., con cui il creditore diventa parte della procedura, ed il provvedimento di ammissione del credito (nella specie, emesso dal giudice delegato), non potendosi cumulare con tale periodo quello precedente di svolgimento della procedura concorsuale, al quale il creditore è rimasto estraneo. (massima ufficiale)


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