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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19242 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 13 Maggio 2011, n. 10652. Est. Mercolino.

Fallimento - Autorizzazione a stare in giudizio - Estensione - Riconducibilità dell'azione esperita alla autorizzazione - Contestazione - Natura - Interpretazione di un atto processuale - Conseguenze - Fattispecie relativa ad azione di inefficacia ex art. 44 legge fall. di atti del fallito successivi alla dichiarazione di fallimento in caso di autorizzazione all'esercizio dell'azione di pagamento del prezzo della vendita a rate di azienda


L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria , conferita dal giudice delegato ex artt. 25, comma 1, n. 6 e 31, legge fall., al curatore del fallimento, si estende, senza bisogno di specifica menzione, a tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce l'autorizzazione e l'eventuale limitazione di quest'ultima, in rapporto alla maggiore latitudine dell'azione effettivamente esercitata, costituisce una questione interpretativa di un atto di natura processuale, deducibile in sede di legittimità soltanto qualora sia stata proposta nel giudizio di merito; ne consegue che, ove ciò sia accaduto ed il giudice di merito si sia pronunciato, il mezzo impugnatorio consentito è quello dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., negli stretti limiti in cui è consentito il sindacato di legittimità sulla motivazione. (Nella specie, facendo applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata sul punto del difetto di legittimazione del curatore, attore in un giudizio per la dichiarazione di inefficacia, ex art. 44 legge fall., di atto di disposizione patrimoniale del fallito, nonostante l'autorizzazione ad agire fosse stata data dal giudice delegato per proporre genericamente l'azione contrattuale di adempimento, al fine del recupero delle rate di prezzo dell'azienda venduta dallo stesso fallito prima del fallimento). (massima ufficiale)

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