Il termine per la risoluzione del concordato preventivo ha natura decadenziale e non è rilevabile d'ufficio
Tribunale di Milano, 22 Marzo 2018. Est. Rossetti.
Concordato preventivo - Risoluzione - Termine di un anno previsto dall'art. 186, comma 3, l.f. - Natura decadenziale - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione
Il termine di un anno previsto dall'art. 186, comma 3, legge fall. (entro il quale deve essere proposto il ricorso per la risoluzione del concordato preventivo) ha natura decadenziale, non processuale, inoltre, non trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, l'eventuale decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 2969 c.c.).
Segnalazione del Dott. Casimiro Creti
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