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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19835 - pubb. 31/05/2018.

Giurisdizione per le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore


Cassazione Sez. Un. Civili, 03 Novembre 2017. Est. Cirillo.

Controversia sulla legittimità di ritenute assicurativo-previdenziali - Giurisdizione tributaria - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie


Sono devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, trattandosi di materia previdenziale alla quale è del tutto estranea la giurisdizione tributaria, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui all’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992 o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario. (Nella fattispecie, la S.C. ha così regolato la giurisdizione in un’ipotesi in cui il giudice del lavoro, a seguito di un’opposizione a precetto proposta dal datore di lavoro contro l'esecuzione minacciata dal lavoratore per il pagamento della differenza tra la somma lorda oggetto di un verbale conciliativo e la somma effettivamente versata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, aveva declinato la propria giurisdizione, ritenendo la causa interamente devoluta alla giurisdizione tributaria, incluso il capo di domanda relativo alle spese di precetto).

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni - Primo Presidente -

Dott. DI CERBO Vincenzo - Presidente di Sez. -

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sez. -

Dott. D’ANTONIO Enrica - Consigliere -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. CIRILLO Ettore - rel. Consigliere -

Dott. TRIA Lucia - Consigliere -

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

1. Il 5 dicembre D.X. e la soc. Trenitalia conciliava la vertenza insorta a seguito di un infortunio sul lavoro; nel verbale le parti transigevano il contenzioso per la somma di 35 mila Euro, al lordo delle ritenute fiscali da effettuarsi con tassazione separata. Indi, la soc. Trenitalia versava poco più di 19.790 Euro, al netto di 13.881 Euro per ritenuta IRPEF e di 3126,50 Euro per contributo "fondo pensione"; sicchè D.X. intimava precetto rivendicando la spettanza della differenza non corrisposta di 13.881 Euro, tesi contrastata dell'intimata con opposizione al precetto. L'opposizione era accolta dal giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata che, con sentenza n. 514/2014, declinava la propria giurisdizione "sull'oggetto del presente giudizio", che riteneva interamente devoluto alla giurisdizione tributaria.

2. Il giudizio era riassunto dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Napoli dalla soc. Trenitalia con ricorso al quale D.X. replicava denunciando, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice tributario. Il giudice provinciale, integrato il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate, separava le cause: a) decideva la causa relativa all'assoggettamento della ridetta somma di 35 mila Euro a ritenuta fiscale; b) sollevava, invece, d'ufficio regolamento di giurisdizione riguardo ai capi di domanda sull'assoggettamento della somma di 35 mila Euro a ritenuta per "fondo pensione" e sulla determinazione delle spese di precetto (ord., 11/12/2015, n. 5748).

3. Il Procuratore Generale, investito ex art. 380-ter cod. proc. civ., ha concluso in conformità alla tesi del giudice rimettente, ritenendo manifesta la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dei capi di domanda separati dalla commissione tributaria provinciale. Le parti private non svolgono difese.

 

che:

1. Sull'oggetto specifico del regolamento va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro. Infatti, non può revocarsi in dubbio che triplice fosse l'oggetto dell'opposizione a precetto: a) assoggettamento o meno della transazione a ritenuta fiscale; b) assoggettamento o meno della transazione a ritenuta previdenziale; c) contestazioni relative alle spese intimate. Così come non può revocarsi in dubbio che il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata abbia testualmente declinato la giurisdizione "sull'oggetto del presente giudizio", ovverosia sull'opposizione a precetto nella sua interezza. Nè egli, nel definire la vertenza con declinatoria di difetto di giurisdizione, ha effettuato alcuna separazione o diversa specificazione di capi di domanda.

2. La separazione è stata, invece, operata dalla commissione tributaria provinciale, che ha definito, con sentenza, il contenzioso sull'assoggettamento o meno della transazione a ritenuta fiscale e ha separatamente rimesso, con ordinanza, alle sezioni unite la regolamentazione della giurisdizione sugli altri due capi di domanda. Sennonchè, da tempo, si è chiarito che, in presenza di una contestazione sollevata dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro circa la legittimità di trattenute assicurativo-previdenziali operate dal secondo su somme corrisposte al primo, l'indagine sulla legittimità di tali trattenute comporta una causa di natura puramente previdenziale, la quale non può che essere definita dinanzi al giudice fornito di giurisdizione (Cass., Sez. U., 06/09/1990, n. 9204; conf. Cass., Sez. U., 04/03/2010, n. 5287), ovverosia dinanzi al giudice ordinario secondo le disposizioni processuali che regolano le controversie di lavoro e in materia di assistenza e previdenza obbligatorie. Il che avviene a prescindere dall'eventuale collegamento occasionale con altro genere di contenzioso (Cass., Sez. U., 11/07/2017, n. 17111) ovvero con peculiari forme di riscossione para-fiscale (Cass., Sez. U., 08/02/2008, n. 3001).

3. La giurisdizione che - ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19, - è attribuita al giudice tributario, è soltanto quella relativa ai crediti tributari e, in generale, all'intera materia fiscale (Cass., Sez. U., 14/12/2016, n. 25632). Essa concerne esclusivamente le controversie aventi ad oggetto imposte e tributi di ogni genere e specie (es. Cass., Sez. U., 13/12/2016, n. 25515, sull'ecotassa), nonchè il contenzioso catastale (con le limitazioni di Cass., Sez. U., 18/04/2016, n. 7665). Tant'è che è stata ritenuta l'illegittimità costituzionale di linee legislative ulteriormente e ingiustificatamente espansive (es. C. cost., 14/05/2008, n. 130, sulle sanzioni amministrative; C. cost. 14/03/2008, n. 64, sul canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).

4. Dunque, va escluso che il contenzioso tributario abbia qualsivoglia attinenza con le vertenze sulla contribuzione previdenziale. In tali controversie, del resto, manca completamente un atto qualificato, che rientri nelle tipologie di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, o che sia ad esse assimilabili (Cass., Sez. U., 05/06/2017, n. 13913), ovverosia un atto che possa ricondursi alla autorità fiscale e all'amministrazione finanziaria, nonchè, più in generale, all'esercizio del potere impositivo sussumibile in quello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario (Cass., Sez. U., 20/09/2016, n. 18396).

5. A maggior ragione, del tutto fuori luogo è la pretesa di stabilire qualsivoglia collegamento tra la giurisdizione tributaria e il capo di domanda sulle contestazioni relative alle spese intimate nel precetto, che rientrano senza alcun dubbio nel contenzioso regolato dal codice di rito civile all'art. 615 cod. proc. civ., non venendo in rilievo la volontà di procedere alla riscossione di qualsivoglia credito tributario.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sui separati capi di domanda riguardanti le ritenute previdenziali e le spese di precetto; cassa in relazione la sentenza n. 514/2014 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice del lavoro, dinanzi al quale rimette la causa per la riassunzione nel termine di legge.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2017.