Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19962 - pubb. 16/06/2018

Eliminazione delle barriere architettoniche e installazione di ascensore su area comune

Cassazione civile, sez. II, 12 Aprile 2018, n. 9101. Est. Federico.


Condominio - Eliminazione delle barriere architettoniche - Installazione di un ascensore su area comune - Diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione - Facoltà del singolo condomino



In tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la L. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici (Cass. 7938/2017), sicchè, avuto riguardo al pregiudizio lamentato dal compossessore, l' installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, rientra fra le opere di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 27, comma 1, ed al D.P.R. n. 384 del 1978, art. 1, comma 1: deve pertanto tenersi conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche: si tratta infatti di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all'intervento innovativo, purchè lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione.

L'installazione di un ascensore rientra dunque nei poteri dei condomini (Cass. 14096/2012) rendendosi unicamente necessario verificare il rispetto dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c. (Cass. 7938/2017). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Presidente -

Dott. FEDERICO Guido - rel. Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

- Con ricorso ex art. 1170 c.c. e art. 703 c.p.c., F.A., premesso di essere di essere proprietario e possessore di un appartamento, sito in (*), facente parte di un edificio di interesse storico denominato Palazzo (*), conveniva in giudizio D.X., lamentando l'abbattimento del muro perimetrale, posto sul ballatoio della prima rampa di scale del fabbricato, per inserirvi la porta d'ingresso di un ascensore, che era allocato all'interno di un immobile attiguo, ed aveva la struttura in appoggio al muro perimetrale di Palazzo (*), ascensore che era stato eretto dalla convenuta al fine di agevolare l'accesso al proprio immobile, sito al secondo piano del medesimo palazzo.

Il F. chiedeva pertanto l'immediata sospensione dei lavori, in corso di svolgimento, nell'attiguo fabbricato ed il ripristino immediato dello stato dei luoghi, come esistente anteriormente all'effettuazione dei lavori.

- La D.L. resisteva.

- In accoglimento del ricorso, veniva disposto il ripristino dello stato dei luoghi.

- Nel giudizio di merito, ritualmente instaurato dal F., si costituivano oltre a D.X. anche D.L.E., la quale rilevava di aver ricevuto in comodato gratuito dalla zia l'abitazione allocata al secondo piano di Palazzo (*), ed esponeva che l'uso dell'ascensore le era indispensabile, in quanto era affetta da gravi patologie che le impedivano una normale deambulazione e dunque l'accesso tramite la rampa di scale all'abitazione in comodato.

- Le convenute chiedevano pertanto la revoca del provvedimento possessorio.

- Il Tribunale di Trani - sezione distaccata di Ruvo di Puglia, con sentenza 101/2008 rigettava l'azione di manutenzione del F. La Corte d'Appello di Bari, con la sentenza 51/2013, confermava la pronuncia del Giudice di prime cure.

- La Corte territoriale, in particolare, affermava la inammissibilità per genericità ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dell'impugnazione, in quanto inidonea a censurare efficacemente la principale ratio decidendi posta a fondamento della sentenza di primo grado, vale a dire il fatto che la realizzazione dell'ascensore non ledeva in modo apprezzabile il compossesso del muro comune: l'odierno ricorrente non aveva infatti evidenziato quale fosse lo specifico e concreto disagio che l'innovazione aveva determinato sul pregresso potere di fatto da lui esercitato in qualità di compossessore.

- Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione F.A., affidato a quattro motivi.

- Resistono con controricorso D.X. ed E.

 

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso viene contestata la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 342 c.p.c. per aver la Corte erroneamente dichiarato inammissibile l'appello con riferimento al primo motivo di impugnazione, per difetto di specificità.

Il motivo è infondato.

La Corte d'Appello ha affermato, con motivazione logica e coerente, l'inammissibilità del primo motivo di gravame spiegato dall'odierno ricorrente, sul presupposto che questi non aveva adeguatamente censurato il fondamento logico giuridico della pronuncia di primo grado, vale a dire che il fatto che la realizzazione dell'ascensore non ledeva in maniera apprezzabile il suo possesso.

La Corte territoriale, con adeguato apprezzamento di merito, ha ritenuto che, sulla base dei rilievi del ctu, ritenuti pienamente condivisibili, ed alla luce della genericità delle ragioni di pregiudizio indicate nei motivi di impugnazione, non risultava alcun concreto pregiudizio al possesso dell'odierno ricorrente, idoneo a costituire il presupposto dell'azione di manutenzione.

Tale statuizione è conforme a diritto.

Ed invero, premesso che "la turbativa nel possesso è tutelabile solo nel caso in cui essa incida, limitandolo in modo significativo, il potere di fatto sulla cosa comune esercitato dal compossessore agente" (Cass. 24/02/1993 n. 2260; Cass. 11/11/2002 n. 15788; Cass. 11036/2003; Cass. 1743/2005), la Corte territoriale, con adeguata valutazione del fatto processuale, ha ritenuto la genericità dei motivi di gravame, in quanto detti motivi risultavano inidonei ad intaccare il fondamento logico giuridico della decisione impugnata.

Come questa Corte ha già affermato, infatti, nel giudizio d'appello il requisito della specificità dei motivi dettato dall'art. 342 c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportategli dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame, nel senso che, quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure(Cass. 4695/2017).

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 3) in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., per aver la Corte erroneamente interpretato l'atto di diffida inviato dalla sig.ra D.L.E. all'odierno ricorrente in data 3 agosto 2001.

Il motivo è inammissibile, per carenza di decisività.

La censura muove da un presunto errore interpretativo della Corte in merito all'oggetto del contratto di comodato, vale a dire se esso fosse costituito dall'ascensore piuttosto che dall'unità abitativa, circostanza che è peraltro del tutto ininfluente in relazione alla materia del contendere (esistenza di un apprezzabile pregiudizio al possesso del ricorrente) ed estranea dunque alla ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 in riferimento agli artt. 1102 e 1120 c.c., per aver la Corte d'Appello omesso di rilevare che l'abbattimento del muro perimetrale costituiva, di per sè, una idonea turbativa del possesso, avuto riguardo ai limiti di utilizzo della cosa comune, di cui agli artt. 1102 e 1120 c.c.

Il motivo è infondato.

Come si è già evidenziato, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la L. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici (Cass. 7938/2017), sicchè, avuto riguardo al pregiudizio lamentato dal compossessore, l'installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, rientra fra le opere di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 27, comma 1, ed al D.P.R. n. 384 del 1978, art. 1, comma 1: deve pertanto tenersi conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche: si tratta infatti di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all'intervento innovativo, purchè lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione.

L'installazione di un ascensore rientra dunque nei poteri dei condomini (Cass. 14096/2012) rendendosi unicamente necessario verificare il rispetto dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c. (Cass. 7938/2017).

Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, con adeguato apprezzamento di merito, ha ritenuto che l'innovazione apportata, lungi dal costituire una rilevante modificazione delle concrete modalità di godimento della cosa comune, rappresentasse uno strumento imprescindibile a tutela dell'interesse di D.L.E., in virtù delle sue condizioni di salute, senza alcun apprezzabile lesione dell'altrui possesso del bene comune.

In particolare, secondo la valutazione del primo giudice, specificamente richiamata dal giudice di appello, l'espletata Ctu, oltre ad escludere l'asservimento del Palazzo (*) al contiguo edificio, e dunque la costituzione di una servitù, aveva escluso che l'ascensore arrecasse alcun pregiudizio alla stabilità ed al decoro architettonico dell'immobile, nè, in generale risultava ravvisabile alcuna apprezzabile lesione, tutelabile ex art. 1170 c.c., al possesso del bene comune in capo al ricorrente.

Con il quarto, articolato, motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1170 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame dei rilievi mossi dal ricorrente alla relazione del consulente tecnico d'ufficio e la mancata considerazione delle prove orali espletate.

Il motivo è inammissibile, in quanto esso, nei termini in cui è formulato, nonostante l'indicazione del vizio in rubrica (sul carattere non vincolante della rubrica del motivo, cfr. Cass. 7981/2007), si risolve nella richiesta di una rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito e nella sollecitazione ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede, spettando al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è assegnato alla prova (ex plurimis Cass. n.6064/08).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha preso specificamente in esame e disatteso le doglianze proposte in sede di impugnazione dall'odierno ricorrente, dandone conto in motivazione, ed ha ritenuto, con adeguato apprezzamento di merito, che gli accertamenti effettuati dal ctu erano corretti e che la valutazione del primo giudice, di carenza di una turbativa rilevante ex art. 1170 c.c., era pienamente condivisibile, non sussistendo alcuna apprezzabile lesione del possesso del ricorrente.

Non sussiste dunque nè la dedotta violazione dell'art. 1170 c.c., nè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5), nella nuova formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie.

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessive 1.700,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, in favore di ciascuna controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2018.