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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20042 - pubb. 27/06/2018.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande


Cassazione civile, sez. VI, 03 Novembre 2017. Est. Ferro.

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria dell'opposizione - Configurabilità - Conseguenze - Domanda nuova o nuovo tema d'indagine - Inammissibilità - Fattispecie


Nel giudizio di opposizione allo stato passivo che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda, non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d’insinuazione al passivo.
(Nella specie la S.C. ha cassato con il rinvio il provvedimento del tribunale che aveva ammesso al passivo con la prededuzione, un credito oggetto di una domanda di insinuazione in privilegio innanzi al giudice delegato e, solo in sede di opposizione, richiesto in parte al chirografo e in parte in prededuzione). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. FERRO Massimo - rel. Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

Rilevato che:

1. Fallimento (*) s.r.l. in liquidazione impugna il decreto Trib. Macerata 3.6.2016, n. 7236/2016, con cui è stata accolta l'opposizione allo stato passivo nel quale si era insinuato il Condominio (*) per Euro 47.020,06 in via chirografaria per quote condominiali maturate prima e dopo la dichiarazione di fallimento, conseguendo l'ammissione per l'importo di Euro 8.554,55 in prededuzione ed Euro 20.214,86 in via chirografaria (importo che era stato corretto dal Condominio con il ricorso in sede di opposizione);

2. con il ricorso il ricorrente deduce un unico motivo concernente la violazione di legge e/o falsa applicazione della L. Fall., artt. 93, 94, 95, 96, 98, 99, 111 e 111-bis e art. 113 c.p.c., avendo il tribunale riconosciuto la prededuzione con riferimento al credito di Euro 8.554,55, titolo di prelazione non richiesto con l'istanza di ammissione al passivo.

 

Considerato che:

1. la L. Fall., art. 93, comma 3, stabilisce che la domanda di ammissione al passivo deve contenere "la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo" e "l'eventuale indicazione del titolo di prelazione";

2. il ricorso è manifestamente fondato; infatti, come ha già avuto occasione di affermare la giurisprudenza di questa Corte, "il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda, rimanendo pertanto escluso che possano essere prese in considerazione questioni, irrilevabili d'ufficio, dedotte in quella fase dall'opponente. Ne consegue che è inammissibile la richiesta di riconoscimento della prededucibilità del credito insinuato formulata per la prima volta nel giudizio di opposizione allo stato passivo; sicchè a tale stregua, ai sensi della L. Fall., art. 93, comma 1, la domanda di insinuazione al passivo deve indicare non solo il titolo da cui il credito deriva ma anche le ragioni delle prelazioni, perchè nel prosieguo della procedura concorsuale e segnatamente nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 della stessa legge fall., non è consentito non solo far valere un credito diverso o di diverso ammontare rispetto a quello specificato con l'istanza di insinuazione, nè addurre una diversa connotazione dello stesso credito" (Cass. 19605/2004), integrando esso un "elemento costitutivo della causa petendi" (Cass. 10241/1992);

3. ed infatti Cass. 5167/2012 ha precisato che "nel giudizio di opposizione allo stato passivo che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda, non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d'insinuazione al passivo. E', pertanto, inammissibile la richiesta di riconoscimento della prededucibilità del credito, insinuato originariamente in via privilegiata, implicando tale richiesta l'introduzione nel giudizio di un diverso tema di discussione e d'indagine, in quanto credito privilegiato e credito prededucibile hanno presupposti differenti";

4. nella vicenda, rispetto al contenuto della istanza di ammissione al passivo, l'opponente condominio ebbe infatti ad operare non solo una modifica del quantum richiesto, ma una più radicale sostituzione dei titoli di preferenza nella considerazione del credito; solo con l'opposizione infatti il ricorrente procedette a sdoppiare l'originario privilegio in due minori addendi, rispettivamente in chirografo e in prededuzione, ma ancora qualificanti la pretesa sulla base di "quote condominiali" identicamente riferite al medesimo periodo, per la prima volta separato in una frazione anteriore al fallimento e in altra posteriore e sino al rilascio degli immobili, conseguendone un inammissibile modificazione della domanda.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Macerata in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2017.