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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2029 - pubb. 23/02/2010.

Omessa notifica del decreto monitorio e rimessione in termini


Tribunale di Mondovì, 19 Febbraio 2010. Est. Demarchi.

Processo civile – Rimessione in termini – Istituto di applicazione generalizzata – Omessa notifica senza colpa del decreto ingiuntivo – Rimessione in termini – Ammissibilità.


L’abrogazione dell’art. 184-bis codice procedura civile e lo spostamento del suo contenuto nell’art. 153, cioè nel capo dedicato in via generale ai termini processuali, indica la volontà del legislatore di fare in modo che l’istituto della rimessione in termini sia di applicazione generalizzata e non limitata all’ipotesi in cui le parti siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa. In applicazione di tale principio ed in considerazione dell’esigenza di evitare una inutile duplicazione di azioni legali oltre che nel rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, si deve ritenere che possa essere rimesso in termini il creditore che sia incorso senza colpa nella sanzione dell’inefficacia del decreto ingiuntivo prevista dall’art. 644 codice procedura civile per il caso di omessa notifica del provvedimento nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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