Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20396 - pubb. 11/01/2018

Esecutività dello stato passivo e legittimazione sostitutiva del fallito

Cassazione civile, sez. VI, 25 Marzo 2013, n. 7407. Est. Ragonesi.


Esecutività dello stato passivo - Regime di impugnazione - Disciplina dell'art. 98 legge fall. nel regime intermedio - Estensione della legittimazione sostitutiva del fallito - Esclusione - Contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza



In tema di procedure concorsuali, l'art. 98 legge fall. - nel regime intermedio di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007, applicabile "ratione temporis" - nel prevedere che il decreto con cui il giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili, peraltro, soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito, costituisce normativa speciale, specificamente dettata per la procedura endoprocessuale della verifica dello stato passivo. Ne consegue che non opera l'istituto della legittimazione sostitutiva del fallito in caso di inerzia degli organi fallimentari nelle cause riguardanti la massa, la cui mancata estensione non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -

Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ordinanza

 

La Corte rilevato che sul ricorso n. 7957/11 proposta dalla Interporto Roma est srl nei confronti del Fallimento Interporto Roma est srl + Fallimento La Campagnola di Virgilio e Gianfranco Tilesi snc nonchè fallimento di V. e T.G. in proprio il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue:

Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

considerato:

che l'Interporto Roma est srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso il decreto n. 82/11 del Tribunale di Roma con cui veniva dichiarata inammissibile l'opposizione allo stato passivo da essa proposto nei confronti della ammissione al passivo del credito del fallimento La Campagnola stante la carenza di legittimazione della società fallita a proporre la predetta opposizione;

che hanno resistito con controricorso il fallimento La Campagnola di Virgilio e Gianfranco Tilesi snc nonchè il fallimento dei predetti soci in proprio;

che non ha svolto attività difensiva il fallimento Interporto.

Osserva.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta la propria mancanza di legittimazione attiva a proporre l'opposizione avverso l'ammissione del credito del fallimento La Campagnola al passivo del proprio fallimento. In relazione a ciò la società ricorrente pone la questione di costituzionalità concernente la mancata estensione al fallito della legittimazione ad impugnare i crediti ammessi, a norma della L. Fall., art. 98.

Il motivo risulta manifestamente infondato.

Nel vigore della normativa fallimentare anteriore alla novella riformatrice del 2006, la costante giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ribadito che non sono impugnabili dal fallito, con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., i provvedimenti adottati dal giudice delegato nel subprocedimento di formazione dello stato passivo, non solo perchè privi di definitività, ma anche per l'espressa previsione della L. Fall., art. 100 (ora L. Fall., art. 98), che delinea il procedimento di verifica dei crediti come interno alla procedura concorsuale, con efficacia endofallimentare dei provvedimenti conseguenti; inoltre, il difetto di legittimazione è desumibile anche dalla L. Fall., art. 43, che prevede, in relazione ai rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del curatore. (Cass. 5095/12).

Ciò corrisponde infatti ad una maggiore tutela degli interessi della massa (e quindi del fallito) e trova pieno fondamento nel citato L. Fall., art. 43 senza che determini un discriminazione nei confronti del fallito.

Sotto un diverso profilo la giurisprudenza di questa Corte ha altresì rilevato che il decreto con il quale il giudice delegato dichiari esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche dello stato passivo - tassativamente previste dalla L. Fall., artt. 98, 100, 102 -, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito, privo di legittimazione sostanziale e capacità processuale funzionali a contestare le pretese creditorie, non essendo egli parte del procedimento concorsuale, senza che possa, in senso opposto, argomentarsi dalle disposizioni di cui agli artt. 94 e 95 stessa legge - che ne prevedono l'intervento nelle operazioni di accertamento dei crediti. Tali norme,infatti, lungi dall'attribuire al fallito stesso veste di legittimato sostanziale e/o formale in seno al sub - procedimento "de quo", sono caratterizzate soltanto dalla necessità di consentire la partecipazione, a tale fase della procedura concorsuale, di tutti i soggetti coinvolti nel fallimento (nell'esercizio di un'attività di cooperazione a tutela dell'interesse generale, del ceto creditorio e dello stesso fallito all'esatta individuazione della massa passiva), non introducendo tale collaborazione, sul piano giuridico, alcun vero e proprio contraddittorio tra fallito e singolo creditore, nè attribuendo al fallito stesso un potere autonomo di azione.( Cass 3719/03, Cass. 667/00).

Tale principio deve ritenersi tuttora applicabile, restando inalterata la ratio normativa sul punto, e non inficiato dal fatto che l'attuale L. Fall., art. 98 abbia esteso la possibilità di impugnare i crediti ammessi al passivo anche al curatore; fatto dal quale risulta invece confermato.

E' infatti evidente che se il legislatore avesse voluto estendere anche al fallito la legittimazione alla impugnazione di cui alla L. Fall., art. 98 lo avrebbe fatto in occasione della novellazione degli anni 2006 e 2007 con la quale ha invece attribuito la detta legittimazione al curatore.

Infondata è poi la tesi sostenuta dalla società ricorrente secondo cui il fallito potrebbe in ogni caso avvalersi del potere sostitutivo eccezionale riconosciuto al medesimo dalla giurisprudenza di questa Corte in caso di inerzia degli organi fallimentari in ordine alla tutela dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento.

Va preliminarmente osservato che l'esclusione della legittimazione attiva del fallito in ordine alle impugnazioni di cui al previgente testo della L. Fall., art. 100 era già stata ripetutamente affermata - come dianzi evidenziato - pur in presenza di una costante giurisprudenza che , sia pure con alcune diverse sfumature, riconosceva la legittimazione attiva del fallito ad agire in caso di inerzia degli organi fallimentari nelle controversie inerenti il patrimonio della massa.

Detto orientamento appare doversi confermare.

Sotto tale aspetto, infatti, non assumono rilevanza alcuna le modifiche intervenute in materia fallimentare con i D.Lgs. n. 5 del 2006 e D.Lgs. n. 197 del 2007, posto che la L. Fall., art. 98, frutto della novellazione, mantiene inalterato il proprio impianto sotto il profilo della legittimazione all'impugnazione allo stato passivo con un elenco tassativo dei soggetti a ciò legittimati, in cui non è compreso il fallito.

Tale normativa speciale, specificamente dettata per la procedura endoprocessuale della verifica dello stato passivo, prevale pertanto sui più generali principi enunciati dalla giurisprudenza in ordine alla legittimazione sostitutiva del fallito in caso di inerzia degli organi fallimentari nelle cause riguardanti la massa fallimentare.

Quanto alla questione di costituzionalità concernente la mancata estensione al fallito della legittimazione ad impugnare i crediti ammessi, a norma della L. Fall., art. 100 (ora L. Fall., art. 98), la stessa è già stata ritenuta manifestamente infondata non ponendosi in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. (cfr. Corte cost., sentenze n. 222 del 1984 e n. 205 del 1992 v. anche in proposito Cass. 19653/06).

Non emergono ragioni per discostarsi da tale orientamento restando lo stesso del tutto attuale anche dopo la più volte citata novellazione della legge fallimentare.

Restano infatti pienamente attuali le considerazioni in proposito della Corte Costituzionale secondo le quali risulta infondata la questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., considerando che il fallito partecipa alla fase sommaria della verifica dei crediti, in cui può rappresentare le ragioni che vanno poste a fondamento del decreto del giudice delegato. A ciò deve aggiungersi la inopportunità della attribuzione al fallito della legittimazione alla impugnazione dei crediti ammessi, essa potendo giovare alla perpetuazione, tramite un proliferare delle impugnazioni, della fase di cognizione ordinaria, con grande nocumento dei creditori .Infine va osservato che gli interessi generali sono tutelati in modo unitario dallo speciale procedimento, sicchè è "nel suo ambito e nei limiti posti dalla sua struttura che i diritti e gli interessi del fallito possono trovare protezione". (C.Cost. 25/07/1984 n. 222).

In tale ultimo senso è compito del legislatore e non del giudice delle leggi trovare il giusto equilibrio tra i differenti interessi coinvolti nella procedura (C.Cost. 29/04/1992 n. 205).

A tale proposito questa Corte ha già anticipatamente espresso un proprio giudizio sulla compatibilità della nuova normativa contenuta nella L. Fall., art. 98 con il dettato costituzionale osservando che "essa ribadendo l'impedimento del fallito alla impugnazione, che trova fondamento prima ancora che nell'art. 43 - rimasto sostanzialmente immutato - nella natura stessa del procedimento di verifica dei crediti, che è un processo, come si è detto, tra creditori; sicchè può ritenersi a riguardo che la disciplina in vigore, quanto quella che la sostituirà, non costituisce un vulnus del diritto di difesa del fallito, la cui misura è affidata all'apprezzamento del legislatore e ricercata nel bilanciamento degli interessi in gioco, nel quale la rilevanza di quelli dei creditori giustifica la compressione di quelli del debitore, sia pure contenuta sino alla soglia dei diritti primari personali, posti in discussione dalla apertura della procedura e in concreto tutelati sia dalla esclusione dalla attrazione alla nassa attiva fallimentare di alcuni beni e diritti (L. Fall., art. 46); sia attraverso la possibilità di contestarne i presupposi e lamentare la violazione delle norme procedurali poste a presidio di quei diritti; sia attraverso l'accesso alla attività processuale in ogni situazione nella quale o in relazione alla quale sia prospettabile una imputazione di bancarotta (L. Fall., art. 43 cpv.); sia, infine, attraverso la possibilità per il giudice della verifica, che versi nella fase contenziosa, di sospenderla, in pendenza della opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, la quale risulti fondata sulla contestazione dei crediti, capace di incidere sullo stato di insolvenza.

Misure queste che coprono il campo delle garanzie di difesa, che possono essere assicurate nel rapporto di compatibilità con le predette esigenze dei creditori. (Cass 19356/06).

Venendo all'esame del secondo motivo di ricorso,infondata appare la questione relativa alla mancata proposizione della eccezione da parte del fallimento della Interporto Roma srl.

Nel caso di specie, infatti, proprio perchè la legittimazione a proporre l'impugnazione L. Fall., ex art. 98 è espressamente disciplinata dallo stesso L. Fall., art. 98 con un elenco tassativo dei soggetti legittimati , non può trovare applicazione la legittimazione eccezionale del fallito in caso di inerzia degli organi fallimentari, essendo la detta legittimazione esclusa in radice proprio dalla espressa previsione del testo della L. Fall., art. 98.

Il difetto di legittimazione attiva o passiva è pertanto nel caso di specie rilevabile secondo i criteri generali e, quindi, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, salvo che sul punto non si sia formato il giudicato, atteso che esso attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio e che i principi costituzionali di incondizionato accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti e del giusto processo risulterebbero lesi se l'osservanza delle relative disposizioni dipendesse esclusivamente dalla iniziativa di parte. (Cass. 12286/04, Cass. 27346/09).

Il terzo motivo attenendo alla mancata motivazione circa gli altri motivi del gravame risulta assorbito dalla riconosciuta mancanza di legittimazione attiva.

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c..

PQM

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma. 25.8.12.

Il Cons. rel.

Vista la memoria del fallimento La Campagnola;

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato con pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali in favore del fallimento La Campagnola.

 

P.Q.M.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma. 25.8.12.

Il Cons. rel.

Vista la memoria del fallimento La Campagnola;

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato con pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali in favore del fallimento La Campagnola.

P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del fallimento La Campagnola liquidate in Euro 3500,00 oltre Euro 400,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2013.