Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20939 - pubb. 14/12/2018

Sul sopravvenuto annullamento degli atti di nomina dei componenti di un organo collegiale giudicante per vizi originari della sua costituzione

Cassazione civile, sez. II, 31 Ottobre 2018, n. 27923. Est. Scarpa.


Sopravvenuto annullamento degli atti di nomina dei componenti di un organo giudicante per vizi originari - Efficacia retroattiva - Conseguenze - Nullità della decisione - Modalità con cui fare valere detta nullità - Deducibilità in sede di legittimità con memoria ex art. 378 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie



Il sopravvenuto annullamento degli atti di nomina dei componenti di un organo collegiale giudicante per vizi originari della relativa costituzione, ancorchè incida "ex tunc" sulla validità degli atti di esercizio della funzione in precedenza compiuti, comporta la mera nullità della decisione resa, suscettibile di essere fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., nel mentre è inammissibile la deduzione dei vizi in parola effettuata con la memoria di cui all'art. 378 c.p.c. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha dichiarato l'inammissibilità della questione relativa alla regolarità della composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, poiché sollevata dal ricorrente solo con la memoria ex art. 378 c.p.c.). (massima ufficiale)


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