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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21372 - pubb. 14/03/2019.

Il creditore tardivo ha facoltà di impugnare altri crediti ammessi ex art. 98 l.f.


Cassazione civile, sez. VI, 05 Settembre 2018. Est. Falabella.

Fallimento – Impugnazione di crediti ammessi – Creditore tardivo – Situazione di conflitto


Chi insinui tardivamente il proprio credito è tenuto ad impugnare altro credito ammesso, ove tra le due posizioni si ravvisi una situazione di conflitto; a tal fine l'impugnazione del credito tempestivamente ammesso a favore del terzo può essere proposta dal creditore tardivo entro sei mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c., salva la mancata conoscenza del processo fallimentare, della cui prova il creditore medesimo è onerato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Fatti di causa

1. - F.A.M. proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento (*) S.p.A.. Lamentava che il giudice delegato avesse rigettato la propria domanda tardiva di ammissione in chirografo di un credito relativo ai ratei del rimborso di un mutuo che avrebbero dovuto essere onorati dalla società fallita e che, invece, aveva proceduto a corrispondere essa istante.

Il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione, osservando come l'opponente avesse mancato di proporre impugnazione L. Fall., ex art. 98, avverso l'ammissione al passivo della società mutuante San Paolo Building per il credito in questione, sicchè, con riferimento a quest'ultimo, risultava essersi formato il giudicato endofallimentare.

2. - F.A.M. ha impugnato il decreto del Tribunale, pronunciato il 15 dicembre 2016, facendo valere un unico motivo. Il Fallimento, benchè intimato, non ha svolto difese.

 

Ragioni della decisione

1. - Vengono lamentate la violazione ed erronea applicazione della L. Fall., art. 98, in relazione all'art. 102 c.p.c. e la violazione della L. Fall., art. 96. Rileva la ricorrente che il Tribunale, piuttosto che dichiarare l'inammissibilità dell'istanza, avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della banca mutuante, a norma dell'art. 102 c.p.c. e che il credito di San Paolo Building non avrebbe potuto considerarsi coperto dal giudicato endofallimentare in pendenza di un gravame che aveva sostanzialmente ad oggetto la pretesa della detta società.

2. - Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso non coglie appieno la ratio decidendi del decreto del Tribunale, la quale è incentrata sulla mancata tempestiva impugnazione L. Fall., ex art. 98, del credito ammesso in favore di San Paolo Building.

Va infatti osservato che nel procedimento fallimentare la mancata impugnazione, ai sensi della L. Fall., art. 98, dello stato passivo fallimentare, formato in base all'art. 96 della medesima legge, preclude ogni questione attinente all'esistenza ed all'entità del credito ammesso ed all'efficacia del titolo, dal quale il credito stesso deriva (Cass. 27 ottobre 2017, n. 25640, ove il richiamo a Cass. 16 marzo 2001, n. 3830). Ne discende che chi insinui tardivamente il proprio credito sia tenuto ad impugnare altro credito ammesso, ove tra le due posizioni si ravvisi, come nel caso in esame, una situazione di conflitto: e a tal fine, come osservato da questa Corte, l'impugnazione del credito tempestivamente ammesso a favore del terzo può essere proposta dal creditore tardivo entro sei mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c., salva la mancata conoscenza del processo fallimentare, della cui prova il creditore medesimo è onerato (Cass. 5 aprile 2017, n. 8869). Ciò posto, col ricorso per cassazione l'istante non contrasta efficacemente il decreto con specifico riguardo al tema della intempestiva proposizione della suddetta impugnazione, limitandosi ad evidenziare che il Tribunale avrebbe potuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società il cui credito era stato ammesso: con ciò dimenticando, però, che la suddetta integrazione del contraddittorio, oltre a rivelarsi intrinsecamente inidonea a sopperire alla mancata proposizione del mezzo di gravame tipico richiesto dalla legge, non avrebbe potuto spiegare alcuna incidenza sulla sopravvenuta irretrattabilità del diritto di credito fatto valere da San Paolo Building, e oggetto di ammissione al passivo della procedura concorsuale.

3. - Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali, non avendo la curatela svolto alcuna difesa.

 

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018.