Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2139 - pubb. 23/04/2010

Opposizione alla esecuzione e diritto alla sospensione del promittente acquirente dell’immobile

Tribunale Vicenza, 23 Marzo 2009. Est. Limitone.


Esecuzione immobiliare – Pignoramento – Trascrizione di domanda giudiziale ex artt. 2652 n. 4 e 2932 c.c. – Espropriazione diretta contro il debitore – Opposizione all’esecuzione del terzo trascrivente – Sospensione dell’esecuzione.



Il terzo, che ha trascritto la domanda di accertamento del proprio diritto di acquisto della proprietà sull’immobile prima che il creditore trascrivesse il pignoramento, ha diritto di fare opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619, codice procedura civile, e di chiedere la sospensione del processo esecutivo (e di ottenerla, se sussiste il fumus boni iuris), fino alla definitiva attribuzione del diritto di proprietà all’esito del giudizio di cognizione per cui era stata trascritta la domanda. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale