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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21648 - pubb. 17/05/2019.

Appellabilità delle sentenze del giudice di pace nel giudizio di equità necessaria


Cassazione civile, sez. I, 07 Maggio 2019. Est. Tricomi.

Processo civile – Appello – Sentenze del giudice di pace – Equità necessaria


In tema di giudizio di equità necessaria, l’appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, per violazione dei principi regolatori della materia è circoscritta a quelli che attengono alla materia in concreto esaminata ed agli istituti giuridici applicati dallo stesso giudice di pace, sulla scorta di quanto accertato in fatto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

Ritenuto in fatto che:

A seguito di procedimento di ingiunzione promosso dalla società Cibus 3R di T.N. & C SNC, il Giudice di pace di Gravina di Puglia aveva intimato a P.M. , titolare della ditta omonima, il pagamento di Euro 900,00, oltre interessi e spese, in ragione della prestazione di servizi di ristorazione, datata 19/5/2007, fornita ad un gruppo di circa trenta persone, a cui erano seguite due atti di messa in mora comunicati con lettere raccomandate del 27/8/2007 e del 25/2/2008 e rimasti privi di riscontro.

Nel successivo giudizio il Giudice di pace, decidendo secondo equità ex art. 113 c.p.c., comma 2, aveva rigettato l’opposizione, escludendo che si applicasse al caso di specie la prescrizione presuntiva semestrale di cui all’art. 2954 c.c., eccepita dal P. , anziché quella ordinaria decennale, in ragione della natura del rapporto, che veniva qualificato "rapporto tra imprenditori".

A seguito di gravame interposto dal P. , il Tribunale ha accolto l’appello, ritenendo che la doglianza relativa alla ritenuta inapplicabilità della prescrizione presuntiva attenesse alla violazione dei principi informatori di detta materia ed ha revocato il decreto ingiuntivo, dopo avere ricostruito la fattispecie concreta in termini diversi rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice: secondo il Tribunale la mera emissione di fattura non era sufficiente a qualificare il rapporto oggetto di causa come "rapporto tra imprenditori", tenuto, peraltro, conto del fatto che nulla in tal senso era emerso dall’esame del teste escusso, ed ha concluso - facendo applicazione della prescrizione presuntiva ex art. 2954 c.c. - che il termine semestrale fosse ormai decorso alla data di notifica del decreto ingiuntivo ed il credito prescritto.

La Società Cibus 3R propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi; P. replica con controricorso.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

 

Considerato in diritto che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che fosse ammissibile l’impugnazione avverso la sentenza resa dal Giudice di pace secondo equità, in tal modo violando l’art. 339 c.p.c., comma 3, laddove è stabilito che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione (...) dei principi regolatori della materia.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto.

1.3. Va osservato preliminarmente che la sentenza di primo grado rientrava tra quelle ad "equità necessaria" ratione valoris, e pertanto era appellabile nei limiti dell’art. 339 c.p.c., comma 3, e che il Giudice di pace aveva fatto applicazione, in via equitativa, di una regola giuridica sostenibile che non può essere sindacata perché non viola alcun principio regolatore della materia, avendo il Giudice di pace valutato le emergenze istruttorie ed escluso l’intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla società di ristorazione, facendo applicazione delle disposizioni in tema di prescrizione ordinaria, sulla scorta degli elementi fattuali accertati in merito alla qualità del rapporto contrattuale intercorso tra "imprenditori" per le caratteristiche della prestazione fornita.

1.4. Ciò posto, giova ricordare che la prescrizione ordinaria e la prescrizione presuntiva sono istituti ontologicamente diversi (Cass. n. 22649 del 31/10/2011) giacché la prescrizione presuntiva ai sensi dell’art. 2959 c.c., non si fonda sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. In ragione di ciò l’eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato (art. 2959 c.c.) o contesti di dover pagare in tutto o in parte il debito o, ancora, sostenga che il debitore sia un terzo, in quanto, tali assunti risultano sintomatici proprio del mancato pagamento e, dunque, sono incompatibili con la prescrizione presuntiva che, al contrario, presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione (Cass. n. 30058 del 14/12/2017).

1.5. Orbene, proprio dalla richiamata distinzione - alla luce dell’accertamento in fatto compito dal giudice di pace in merito alla estraneità della fattispecie concreta in esame al campo di applicabilità della prescrizione presuntiva - discende la evidente erroneità del richiamo, contenuto nella decisione del Tribunale di Bari impugnata, alla sentenza di legittimità n. 284 del 10/1/2007 ove era stato affermato che " In tema di giudizio di equità, rientrano fra i principi informatori della materia - vincolanti per il giudice di pace a seguito della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale quelli dettati in tema di prescrizioni presuntive": nel caso ivi esaminato dalla Corte di legittimità, infatti, il Giudice di pace aveva ritenuto applicabile la prescrizione presuntiva ed aveva violato i principi informatori della materia ad essa riferibili - segnatamente quello di presumibile avvenuto soddisfo della pretesa nel termine breve, perché incompatibile con le concrete evenienze fattuali concernenti, all’opposto, la contestazione del credito -. Nel presente caso, invece, il Giudice di pace non ha applicato affatto la prescrizione presuntiva, ritendo la fattispecie estranea al campo di applicazione della stessa, e non era tenuto quindi a confrontarsi con i principi regolatori di detta materia: di contro, sulla scorta della specifica ricostruzione fattuale della fattispecie, in merito alla quale l’impugnazione non era ammissibile, il Giudice di pace ha applicato i principi propri della prescrizione ordinaria, sia pure per escluderne la ricorrenza degli effetti, nel rispetto dei principi regolatori di detta materia.

1.6. Si può affermare pertanto il seguente principio "In tema di giudizio di equità necessaria, l’appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, per violazione dei principi regolatori della materia è circoscritta a quelli che attengono alla materia in concreto esaminata ed agli istituti giuridici applicati dallo stesso giudice di pace, sulla scorta di quanto accertato in fatto". Di conseguenza, nel caso in esame, non essendo stata applicato dal Giudice di pace l’istituto della prescrizione presuntiva, ma quello ontologicamente distinto della prescrizione ordinaria, l’ipotizzata violazione (dei principi sulla prescrizione presuntiva) non rientrava nel novero della concreta appellabilità.

2. Gli ulteriori motivi, con i quali ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2954 c.c., per la mancata considerazione che la fattura era stata emessa con l’indicazione della Partita IVA e non del Codice fiscale (secondo), dell’art. 345 c.p.c., perché l’eccezione in merito all’inesistenza di un rapporto tra imprenditori era stata sollevata solo in appello (terzo) e dell’art. 115 c.p.c., in merito alla non contestazione in primo grado della natura di "cena di lavoro" della prestazione (quarto), restano tutti assorbiti.

3. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti i motivi secondo, terzo, quarto; la decisione impugnata va cassata senza rinvio perché la sentenza di primo grado era inappellabile.

Le spese delle fasi di merito e dalla fase di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidita in dispositivo.

 

P.Q.M.

- Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata senza rinvio;

- Condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida per le fasi di merito in Euro 600,00, oltre Euro 150,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, e per la fase di legittimità in Euro 900,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge.