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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21653 - pubb. 17/05/2019.

Concordato preventivo e proroga del termine per il deposito del piano e della documentazione in pendenza di istanze di fallimento


Tribunale di Milano, 04 Aprile 2019. Est. Pipicelli.

Concordato preventivo con riserva – Termine per il deposito del piano e della documentazione in pendenza di istanze di fallimento – Proroga del termine – Valutazione discrezionale dell’Ufficio


Nell’ipotesi di concordato preventivo con riserva presentato in pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine di 60 giorni previsto dall’art. 161 VI L.F., per il deposito del piano, della proposta e della documentazione, è prorogabile una sola volta fino ad un massimo di 60 giorni e con valutazione unica e discrezionale da parte del Tribunale in ordine all’arco temporale ulteriormente concedibile.
Il termine di proroga previsto dall’art. 161 u.c. L.F. per una durata massima di 60 giorni, può essere concesso in misura inferiore alla stregua della valutazione discrezionale operata dall’Ufficio ed è espressamente qualificato dalla legge come perentorio e non ordinatorio. Pertanto, ove la proroga venga concessa per un termine inferiore a quello massimo di 60 giorni, lo stesso termine non può essere prorogato con un secondo provvedimento che allunghi tale termine fino al massimo consentito, in virtù del principio generale di improrogabilità dei termini perentori sancito dall’art. 153 c.p.c. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Caramia


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