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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21700 - pubb. 24/05/2019.

La diffida o la domanda giudiziale non sono sufficienti per obbligare alla rimozione dei contenuti illeciti dalla rete


Cassazione civile, sez. I, 19 Marzo 2019. Est. Loredana Nazzicone.

Servizi delle società dell’informazione - Responsabilità in materia di c.d. “caching” - Art. 15 del d.lgs. n. 70 del 2003 - Obbligo di rimozione di contenuti - Condizioni


Nell'ambito dei servizi delle società dell'informazione, la responsabilità in materia di eliminazione dei contenuti nell'ambito del c.d. "caching", attività consistente nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni fornite da un destinatario del servizio, disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, quando l'autorità amministrativa o giurisdizionale gli abbiano intimato di procedervi; diversamente, al prestatore del servizio che fornisca una mera attività neutrale di "caching", la legge non richiede di rimuovere spontaneamente determinati contenuti sol perché reso edotto della loro natura illecita mediante una diffida extragiudiziale o la proposizione di una domanda giudiziale. (massima ufficiale)

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