Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22044 - pubb. 11/01/2019

Spossessamento del fallito

Cassazione civile, sez. VI, 17 Gennaio 2012, n. 607. Est. Maria Rosaria Cultrera.


Inventariazione di beni nella disponibilità del fallito - Acquisizione con decreto del giudice delegato - Legittimità - Condizioni - Rimedi esperibili dal terzo che ne accampi la proprietà - Azione di rivendica - Mancata proposizione - Reclamo ex art.26 legge fall. - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie



Lo spossessamento del fallito, ai sensi dell'art.42 legge fall., colpisce tutti i beni rinvenuti nella sua disponibilità a qualsiasi titolo alla data del fallimento, giustificando l'acquisizione di essi alla massa attiva in via diretta, se effettivamente a lui appartenenti, o mediante sigillatura, se si tratti di beni rinvenuti presso il fallito ma di terzi che, in quella sede, non abbiano svolto contestazioni, conseguendone, in ogni caso, l'onere per il terzo opponente di esperire lo strumento generale della rivendica, ex art.103 legge fall.; ne consegue l'inammissibilità del reclamo, proposto ex art. 26 legge fall., avverso il decreto di acquisizione emesso dal giudice delegato relativamente ai beni rinvenuti in una cassetta di sicurezza, intestata al terzo ricorrente ma nella disponibilità del fallito, delegato all'accesso. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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