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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22294 - pubb. 11/09/2019.

Fallimento dell'imprenditore dichiarato anche se non decorsi i termini per impugnare il provvedimento d'inammissibilità del concordato preventivo


Cassazione civile, sez. I, 26 Ottobre 2018. Est. Paola Vella.

Decreto di inammissibilità della domanda di concordato - Pendenza dei termini per l’impugnazione - Contestuale dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Fondamento


In pendenza del procedimento di concordato preventivo, il fallimento dell'imprenditore proponente può essere dichiarato contestualmente al decreto di inammissibilità della relativa domanda, ancorché non siano ancora decorsi i termini per impugnare quest'ultimo provvedimento, poiché l'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull'inammissibilità del concordato. (massima ufficiale)

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