Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22299 - pubb. 11/09/2019

Deposito in albergo (c.d. receptum cauponum) e responsabilità dell’albergatore

Tribunale Pordenone, 15 Luglio 2019. Est. Maria Paola Costa.


Deposito in albergo - Responsabilità dell’albergatore - Assenza di colpa dell’albergatore e conseguente insussistenza del diritto al risarcimento del danno

Chiamata in causa di terzo da parte del convenuto - Soccombenza dell’attore - Condanna dell’attore al pagamento delle spese processuali anche del terzo chiamato per il principio di causalità

Ordine di esibizione - Inammissibilità in ipotesi di negligenza e/o inerzia della parte richiedente



In caso d’introduzione in albergo di beni ed oggetti preziosi, non sussiste responsabilità dell’albergatore, in ipotesi di furto/sottrazione, salvo che l’attore dimostri la colpa dell’albergatore per la mancata adozione delle misure idonee ad impedire il furto/sottrazione stessi.

Nell’ipotesi in cui il convenuto, in considerazione delle domande svolte da parte dell’attore, chiami in causa un terzo in garanzia, e, in esito al giudizio, le pretese attoree risultino infondate, l’attore stesso va condannato a pagamento delle spese anche del terzo chiamato da parte del convenuto, in virtù del principio di causalità.

L’ordine d’esibizione in giudizio non può supplire a inerzia e/o deficienze e/o mancanze probatorie della parte richiedente, che non si sia diligentemente e tempestivamente attivata per assolvere gli oneri probatori a proprio carico. (Daniel Polo Pardise) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Daniel Polo Pardise


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